I redditi dei coniugi sono assoggettati ad imposizione diretta in base al criterio della tassazione individuale, avendo il legislatore scelto di escludere la famiglia dal novero dei soggetti passivi ed essendo stato abbandonato il criterio del cumulo giuridico. Si tratta, in linea di massima, di un sistema che, ancorché penalizzante per le famiglie monoreddito, è in linea con il principio della capacità contributiva, poiché ciascun membro della famiglia viene tassato per il proprio reddito. Si deve tuttavia approfondire la compatibilità con tale principio delle ulteriori regole in materia, riferite alle fattispecie della comunione legale e convenzionale, delle attività separate, delle partecipazioni, dell’azienda coniugale e del fondo patrimoniale.
Some remarks on the tax regimes of spouses’ income in the light of the ability to pay principle The spouses’ income is taxed according to the principle of individual taxation, since the Italian tax system does not consider the family as an autonomous taxpayer and has abandoned the method of cumulative taxation. The actual system, although penalising those families with a unique source of income, is in line with the ability to pay principle, since each family member is taxed for his/her income. However, it is necessary to check the compatibility with this principle of other rules governing this field, such as those on the legal and conventional community property system, on separated activities, on stocks, on family business and family fund.
1. Considerazioni introduttive
Il regime impositivo dei redditi dei coniugi è, come noto, ispirato al criterio della tassazione individuale, nel senso che ciascun coniuge è tassato per il suo reddito, essendo stato abbandonato il criterio del cumulo giuridico [1] e non essendosi provveduto a far rientrare tra i soggetti passivi d’imposta la famiglia nel suo complesso [2].
Il legislatore del Testo Unico, anche dopo la riforma degli anni 2003-2004, ha dunque optato per l’attribuzione di soggettività passiva ai singoli componenti della famiglia e, per quanto interessa in questa sede, ai singoli coniugi, adottando un criterio di tassazione in linea con il principio della capacità contributiva – nella misura in cui ciascuno viene tassato per il proprio reddito – ancorché penalizzante per le famiglie monoreddito rispetto a quelle plurireddito, a parità di ricchezza complessivamente prodotta dai componenti del nucleo familiare [3].
Nel rapporto tra i coniugi, il criterio della tassazione individuale opera a prescindere da quale sia il regime patrimoniale dagli stessi adottato, sia esso, cioè, quello della separazione dei beni ovvero della comunione legale.
In particolare, in caso di separazione dei beni, quello coniugale resta un rapporto ininfluente ai fini impositivi quanto ad imputazione dei redditi derivanti dai beni personali dei coniugi, mentre in caso di comunione legale, per i redditi prodotti dai beni oggetto di comunione il legislatore ha previsto una regola di ripartizione tra i coniugi.
2. Principio della capacità contributiva e criterio dell’imputazione ripartita dei redditi dei beni della comunione legale
La disposizione a cui fare riferimento è quella contenuta nell’art. 4, lett. a), del TUIR, la quale sancisce che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, di cui agli artt. 177 c.c. ss., sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà nel loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 dello stesso codice (c.d. imputazione ripartita) [4]; la stessa disposizione precisa, inoltre, che i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a questo imputati in ogni caso per l’intero ammontare.
Dunque, i redditi dei beni che fanno parte della comunione legale si imputano per il 50% a ciascun coniuge, il che conferma, dal punto di vista sistematico, che la comunione legale non dà luogo ad un distinto soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, in quanto i soggetti passivi sono i coniugi.
Giova segnalare che la norma parla di imputazione per metà dell’ammontare e non precisa che tale imputazione debba avvenire «indipendentemente dalla percezione», come invece accade nell’art. 5 del TUIR, a proposito delle società di persone. Tale [continua..]