L’esame dei profili fiscali relativi al fondo patrimoniale della famiglia solleva numerose questioni, sia di carattere applicativo che di ordine teorico. Tra queste, una delle questioni di maggior rilievo concerne la conformità rispetto all’art. 53 Cost. – con particolare riguardo al principio di personalità dell’imposizione ed al principio di progressività – del criterio di imputazione stabilito dall’art. 4, comma 1, del TUIR, in base al quale i redditi derivanti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale devono essere imputati per metà del loro ammontare netto ai coniugi, indipendentemente dalla titolarità giuridica dei beni medesimi.
Una diversa problematica riguarda, poi, l’applicabilità ai crediti di natura tributaria dell’art. 170 c.c., ai sensi del quale l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per i debiti che il creditore conosceva essere stati “contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Tax issues related to family trust The analysis of tax implications related to the family trust (in Italian, fondo patrimoniale della famiglia) rises many applicative and theoretical issues. Among them, a highly important question concerns the compliance with Art. 53 of the Italian Constitution – with particular reference to the principle of personality of taxation and the principle of progressivity – of the criterion of imputation provided by Art. 4, para. 1, Income Tax Consolidation Act, according to which the income produced by assets belonging to the family trust shall be fictitiously referred for half of its amount to each spouse, regardless of the legal ownership. A different problem refers to the enforcement of tax obligations provided by Art. 170 Civil Code, according to which the forced tax collection on assets belonging to the family trust is prohibited for debts that the creditor knew that were “contracted for purposes different from family needs”.
1. Il fondo patrimoniale della famiglia: premessa e delimitazione dell’indagine
L’esame dei profili fiscali relativi al fondo patrimoniale della famiglia è stato frequentemente condotto con esclusivo riferimento all’imposizione indiretta. Specie la giurisprudenza, infatti, si è soffermata sulle questioni concernenti la registrazione dell’atto di costituzione del fondo medesimo e sul suo regime impositivo.
Lo scarso approfondimento delle ulteriori implicazioni tributarie si deve, probabilmente, anche ad un motivo contingente, costituito dalla progressiva diffusione di strumenti giuridici considerati – a torto o a ragione – come “alternativi” ad esso, quali il trust e i negozi tipici e atipici di destinazione patrimoniale.
Ciò nonostante, a me pare che la disciplina tributaria di questo istituto meriti di essere ripresa in considerazione, sia per le sue concrete ricadute sul piano della tutela dei diritti dei terzi creditori, sia per questioni di ordine costituzionale che nascono da un’attenta interpretazione dell’art. 4 T.U. delle imposte sui redditi. Ed invero, accanto al nervo scoperto della disciplina dettata dall’art. 170 c.c. sulla limitazione della responsabilità conseguente al vincolo di destinazione impresso ai beni costituiti in fondo, vi è quello della conformità all’art. 53 Cost. del regime d’imputazione ai coniugi del reddito che da tali beni deriva.
È su questi aspetti, dunque, che intendo intrattenermi e sui quali mi propongo di svolgere alcune riflessioni di carattere sistematico.
2. Brevi cenni alla disciplina civilistica del fondo patrimoniale
Ritengo opportuno richiamare, preliminarmente, la normazione riguardante il fondo contemplata nel codice civile. Ai sensi dell’art. 167, comma 1, ciascuno o entrambi i coniugi (per atto pubblico), o un terzo (per atto pubblico o per testamento) possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni – immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o anche titoli di credito – al soddisfacimento dei bisogni della famiglia [1].
Qualora la costituzione avvenga per atto tra vivi e su iniziativa di un terzo, ai fini del suo perfezionamento si rende necessaria l’accettazione dei coniugi (art. 167, comma 2, c.c.).
Si tratta, com’è facile comprendere, di uno strumento che riproduce, con adattamenti ad una più moderna concezione della famiglia, lo schema tipico di antiche strutture, quali la dote o il patrimonio familiare, che rispondevano all’esigenza di assicurare alla famiglia una base patrimoniale dotata di stabilità [2].
Analogamente a quanto si può osservare per la comunione legale, peraltro, la costituzione del fondo patrimoniale e l’adozione del regime patrimoniale che ne consegue non si traducono nella nascita di un nuovo soggetto giuridico [continua..]