Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La differente (di Fabio Russo)


Tutti sono tenuti al pagamento delle imposte secondo la propria capacità contributiva. La disabilità non è una condizione soggettiva che comporta l’applicazio­ne di un regime impositivo diverso, ma contemplata in singole disposizioni in ottica di chiaro favor per l’altro più debole. L’esperienza solidaristica, d’altronde, si nutre ed alimenta con il concorso alle spese pubbliche ed in questo senso il tributo si colora di una luce buona che lo riscatta dalla stessa idea d’imposizione. Nel novero delle imposte indirette spicca l’esenzione per i trasferimenti a titolo gratuito, per atto inter vivos che mortis causa, a favore dei diversamente abili, come riconosciuti dalla L. n. 104/1992, fino alla concorrenza di € 1.500.000,00. Varcata la franchigia la tassazione seguirà le regole ordinarie. Al contempo, il lascito delle quote e delle aziende, secondo i dettami normativi, può comportare, se il beneficiario gradisce, esenzione totale dal pagamento dell’imposta. Certamente è apprezzabile l’intento del legislatore che con tale elevata franchigia dà una risposta all’angoscioso tema del “dopo di noi” che i danti causa si pongono; al contempo non dispiace che sia premiata la continuità nella conduzione dell’azienda di famiglia. Le norme agevolative rispondono a spartiti diversi e lette insieme un po’ stonano. D’altronde, in qualche esperienza germogliata in altri Paesi UE, è nato il seme della delimitazione della norma di favore ai soli beneficiari di PMI che rappresentano, tra l’altro, il fulcro della economia nostrana. Il mantenimento della totale esenzione per il lascito di quota o azienda pone l’interrogativo del se sia ragionevole prevedere la sola franchigia per l’avente causa disabile che non sia destinatario di patrimonio aziendale o se sia più giusto prevedere la totale esenzione.

The different

Everyone shall pay taxes according to its ability to pay. Disability is not a subjective condition that involves the application of a different tax regime, but it is provided in specific rules with the clear aim to favour the weaker ones. The experience of solidarity, on the other hand, is empowered with the distribution of public expenses among citizens and, in this sense, the tax may be looked under a different light that goes beyond the idea of taxation itself. Among indirect taxes we find the exemption for liberalities (both inter vivos and mortis causa) in favour of disabled persons – as recognised by Law No. 104/1992 – up to € 1.500.000,00. Beyond such threshold, the taxation will follow ordinary rules. At the same time, the transfer of participations and business activities, according to the specific rules, may imply, if the beneficiary opts out, the full exemption from the payment of the tax. It is certainly appreciated the intent of the lawmaker, which – though such high threshold gives an answer to the “after us” issue that predecessors arise; at the same time, it is very important to protect the continuity of the family business management. Rules of favour are based on different need and they are not coherent if looked all together. Moreover, in some experiences developed in other EU Countries, such favourable rule has been limited only to beneficiaries of small and medium enterprises, which represent the majority in our domestic economy. Maintaining the total exemption to the legacy of a share or a business activity raises the issue of whether it is reasonable to provide only the threshold to the disabled heir who is not the recipient of the company assets or whether it is more correct to predict the total exemption.

1. Premessa Il presente contributo è incentrato sul tema della disabilità, per come contemplata nell’imposta di successione e donazione, lì dove il legislatore fi­scale, nel reintrodurre alcuni anni addietro il tributo, ha previsto una franchi­gia, di per se, elevata che, salvo casi limite, finisce per neutralizzare gli effetti dell’imposta con riguardo all’avente causa, per atto inter vivos o mortis causa, diversamente abile. L’approdo, di per se significativo ed indice di giusta sensibilità, va tuttavia visto nel complesso delle disposizioni sull’imposta disuccessione e donazione, ampliata ai trasferimenti gratuiti e sui vincoli di destinazione, di tal guisa non potendo giungere a considerazioni complessivamente positive sull’impianto di diritto attuale. Il tema, assai particolare, muo­ve da principi di ampio respiro costituzionale come la solidarietà ed i diritti sociali, risalta la leva fiscale come strumento idoneo al loro finanziamento ma non trascura di contemplarla anche in chiave redistributiva, secondo una lettura attenta del capoverso dell’art. 3 della Carta costituzionale e, passando per le agevolazioni fiscali nell’ordinamento tributario previste a favore dei diversamente abili, atterra sull’imposta di successione e donazione per evidenziare una anomalia che scontenta nel momento in cui, per finalità chiare ed espresse, si finisce per trattare in modo differente i diversamente abili a seconda che siano destinatari, o meno, di lasciti aventi ad oggetto aziende. In questo senso le norme in commento [1], in combinato disposto, ap­paiono come un boomerang che parte dall’art. 3 Cost. ma che, lanciato sul terreno del favor espresso a favore del diversamente abile, ritorna pericolosamente indietro. 2. La solidarietà come tutela dei soggetti deboli I casi di “debolezza” presenti nella realtà fenomenica abbracciano un campo assai ampio [2]. Diventa, quindi, compito della Repubblica, in ossequio ai principi supremi ed ispiratori della Carta costituzionale, rimuovere le situazioni di difficoltà e gli ostacoli che inibiscono, o quantomeno mettono a repentaglio, lo sviluppo della persona umana. L’esigenza solidaristica si traduce, solo in primo momento, in un intervento volto a rimuovere queste criticità per poi, in una dimensione più mediata e matura, tradursi in una presa di coscienza del soggetto “altro” più debole [3]. I portatori di handicap sono i tipici soggetti deboli e come tali destinatari di politiche volte a favorire il loro ingresso nel contesto sociale e lavorativo [4]. Una siffatta politica deve essere condotta da tutte le articolazioni della Repubblica ed, ovviamente, della società civile. La legge quadro n. 104/1992 [5] risponde ad una [continua..]

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