<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il bilanciamento tra la capacità contributiva, le spese pubbliche e il tempo nel project financing: un regime (di Paolo Barabino)


Lo studio del project financing alla luce dei principi tributari nazionali ed europei ha consentito di individuare la natura della disciplina fiscale di tale particolare forma di partenariato pubblico-privato, escludendo la qualificazione agevolativa e identificando quella di “regime ordinario differenziato”. Se sul piano europeo la fattispecie rappresenta un caso-scuola di integrazione positiva, su quello nazionale permette di riflettere (ulteriormente) sulla definizione di capacità contributiva in relazione al principio di sussidiarietà.

The balance between the ability-to-pay, public expenses and time in the project financing: a

The study of the project financing in the light of national and European tax principles allows to identify the nature of the tax discipline of this particular form of public-private partnership, excluding to qualify it as a tax break and to identify it as a “diversified ordinary” regime. If on the EU level the scheme represents a leading case of positive integration, on the national one it allows to (furthermore) reflect on the definition of ability-to-pay in relation to the principle of subsidiarity.

1. Considerazioni introduttive sul project financing alla luce dei principi tributari La finalità del presente lavoro consiste nel fornire una chiave di lettura per principi [1] del project financing (PF) quale particolare forma di partenariato pub­blico-privato (PPP), soffermandosi su quelli di natura costituzionale e di origine comunitaria [2]. Il genere dei contratti di partenariato pubblico privato [3], di cui il PF (finanza di progetto) è una specie, si contraddistingue per l’intervento del privato nella realizzazione e nella gestione di un bene pubblico (o nella fornitura di un servizio) con l’allocazione del rischio realizzativo [4] su codesto soggetto [5]. Le misure introdotte dal legislatore per promuovere l’utilizzo della finanza di progetto [6] devono inevitabilmente confrontarsi con i principi costituzionali e comunitari del nostro Ordinamento e di quello sovranazionale. In tal modo sarà possibile definire la natura della disciplina fiscale del PF rapportandola, fondamentalmente, ai principi nazionali della capacità contributiva [7] e della sussidiarietà orizzontale e a quelli comunitari di non discriminazione e di proporzionalità [8]. Se in prima approssimazione la disciplina del PF potrebbe essere considerata quale mera agevolazione con scopi promozionali, occorrerà invece ripercorrere l’art. 53 Cost. per valutare eventuali profili innovativi e di diversificazione del regime di tassazione in ragione della componente funzionale del­l’operazione di partenariato. 2. La disciplina fiscale del project financing In assenza di una disciplina tributaria ben delimitata attorno al PF e in considerazione dei differenti modelli di PPP, appare indispensabile individuare, innanzitutto, le principali componenti coinvolte nella determinazione del red­dito d’impresa, in possesso della Società di progetto (soggetto sul quale si con­centra l’attività di pianificazione, realizzazione e gestione dell’opera pubblica), considerando un modello di PF “puro” per il quale non sia prevista la corresponsione di un contributo di natura pubblica [9]. Il completo ribaltamento del rischio operativo collegato alla realizzazione dell’opera di interesse pubblico dall’amministrazione al privato, senza la corre­sponsione di un contributo a favore del soggetto imprenditore, consente di risolvere in radice le problematiche tipiche dell’appalto collegate alle riserve di prezzo: infatti, le variazioni dell’originario accordo sotteso al contratto d’ap­palto a seguito del verificarsi di eventi sopravvenuti, quali ad esempio le sorprese geologiche, consentono al soggetto appaltatore di avanzare delle richieste nei confronti del soggetto [continua..]

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