Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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La complessa verifica di legittimità costituzionale della Robin Hood Tax (di Fabrizio Amatucci  )


Con la sentenza di illegittimità costituzionale dell’art. 81 comma 16 del D.L. n. 112/2008, c.d. Robin Hood tax, la Corte costituzionale affronta in maniera innovativa la violazione del principio di eguaglianza e del principio di capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), in relazione al prelievo aggiuntivo IRES nei confronti delle imprese operanti nel settore degli idrocarburi avente una specifica finalità redistributiva, alla luce del principio di proporzionalità evidenziando profili di discriminazione qualitativa e quantitativa. Uno degli aspetti più rilevanti affrontato dalla Corte è comunque rappresentato dalle motivazioni di tipo economico finanziario della limitazione degli effetti temporali della sentenza e dal tentativo fallito di modulazione di tali effetti che porta tuttavia incomprensibilmente a non tener conto dei rapporti pendenti.

The complex assessment of compatibility of the Robin Hood tax with the Constitution

With the decision of unconstitutionality of Art. 81, para. 16 of Decree no. 112 of 2008, so-called Robin Hood tax, the Constitutional Court innovatively addresses the violation of the equality principle and of the ability-to-pay principle (Arts. 3 and 53 of the Constitution),in relation to the additional levy to corporation tax on companies operating in the field of hydrocarbons having a specific redistributive purpose, in the light of the principle of proportionality and highlighting profiles of qualitative and quantitative discrimination. One of the most important aspects faced by the Court is still represented by the financial-economic reasons of the limitation of time effects of the judgment and of the failed attempt to shape these effects, which however leads incomprehensibly not to take into account the pending relationships.

Corte cost., 11 febbraio 2015, n. 10 – Pres. Criscuolo, Red. Cartabia Contabilità e bilancio dello Stato – Imposta reddito persone giuridiche – Questioni di legittimità costituzionale – Redditi d’impresa – Società La maggiorazione dell’IRES applicabile al settore petrolifero e dell’energia, così come configurata dall’art. 81, commi 16, 17 e 18, del D.L. n. 112 del 2008, e successive modificazioni, viola gli artt. 3 e 53 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della pro­porzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e per sé legittimo, perseguito. La maggiorazione d’aliquota colpisce l’intero reddito d’impresa mancando un meccanismo che consenta di tassare più severamente solo la parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività del contribuente al permanere di una certa congiuntura. Il divieto di traslazione degli oneri fiscali sui prezzi non consente di evitare che l’ad­dizionale IRES sia scaricata a valle dei contribuenti della filiera petrolifera per poi essere sopportata dai consumatori sotto forma di maggiorazione dei prezzi. Nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, la Corte non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale necessità di una gradua­zione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti. Naturalmente, considerato il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della L. n. 87 del 1953, gli interventi della Corte che regolano gli effetti temporali della decisione devono essere vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco. Ciò chiarito in ordine al potere della Corte di regolare gli effetti delle proprie decisioni e ai relativi limiti, deve osservarsi che, nella specie, l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa im­pugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di [continua..]

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