Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'utilizzo delle presunzioni tributarie nel processo penale (di Pietro Mastellone)


L'accertamento tributario è, per ragioni legate alle deficienze informative del­l’Amministrazione finanziaria, facilitato da molti meccanismi presuntivi, i quali permettono di ricostruire induttivamente il reddito del contribuente. Per verificare se il contribuente risulti anche responsabile per un reato tributario, si pone il problema di capire in che misura le presunzioni tributarie possano rilevare nel processo penale, la cui istruttoria esclude predeterminazioni probatorie da parte del legislatore e fonda la valutazione delle prove sul principio del libero convincimento del giudice. Il presente lavoro cerca di analizzare l’evoluzione giurisprudenziale in tale ambito e di porre in evidenza le principali criticità.

Theuse of tax presumptions in criminal proceedings

The tax assessment is, for reasons linked to the lack of information held by tax authorities, facilitated by various presumptive mechanisms, which allow to determine inductively the taxpayer’s income. In order to check if the taxpayer is also chargeable with a tax offense, it is necessary to understand in which measure tax presumptions may be used in criminal proceedings, whose preliminary investigation excludes legislative predetermined evidence and is governed by the principle of free convincement of the judge. This paper tries to analyse the evolution of case law in this respect and highlights the main criticisms.

1. Il funzionamento dei meccanismi presuntivi L’art. 2727 c.c. – con una nozione che riproduce quasi pedissequamente quella contenuta nell’art. 1349 c.c. del 1865 [1] – definisce le presunzioni come «le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato». Siffatta definizione ha il pregio di cogliere il connotato caratterizzante delle presunzioni, le quali, in quanto ricavate dalla legge o de­sunte mediante ragionamento e non percepite direttamente dal giudice, si distinguono dai mezzi di prova veri e propri. Già da tempo, infatti, si rileva che le presunzioni, costituite da fatti finalizzati a dedurre il fatto da provare e non preordinate alla sua rappresentazione, debbono essere tenute distinte dalle fonti di prova stricto sensu, contrassegnate dalla diretta funzione rappresentativa dei fatti oggetto di prova [2]. Così impostata la questione, risulta alquanto agevole comprendere la ragione per la quale la prova per presunzioni sia tradizionalmente annoverata nella categoria delle c.d. prove indirette: mentre, infatti, le c.d. prove dirette sono quelle direttamente rappresentative del fatto principale da provare, nelle presunzioni la funzione dimostrativa è frutto di una mediazione normativa o intellettuale, essendo necessario il dettato normativo o il ragionamento del giudice che effettuano la trasposizione sulla circostanza ignota dalla portata persuasiva insita nel fatto noto [3]. L’art. 2727 c.c. fa una distinzione fra presunzioni legali e presunzioni sem­plici, alla cui base vi è la matrice legale o giudiziaria dell’inferenza che dal fatto noto permette di risalire al fatto ignoto: mentre nelle prime il giudizio di corrispondenza dell’ipotesi sul fatto noto al fatto ignorato è funzione del sillogismo incorniciato dalla norma medesima [4], nelle seconde il risultato in­duttivo è il frutto di un ragionamento sulle relazioni tra i due fatti. La radicale diversità strutturale fra questi due istituti appare evidente, in quanto,men­tre le presunzioni legali esprimono una precisa opzione del legislatore, quelle semplici appartengono alla sfera della conoscenza razionale dei fatti e delle regole logiche proprie dell’attività giudiziale: a) Presunzioni semplici. In maniera alquanto concisa, l’art. 2729 c.c. prevede che «le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». Il legislatore cristallizza losfavornei confronti della prova per presunzioni nella misura in cui questa non sia prevista da una precisa norma di legge. Prescindendo dall’indagine sulla corrispondenza tra la presunzione civilistica e l’indizio ex  192 c.p.p. che verrà [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015