<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La sospensione dei termini processuali tributari disposta a seguito degli eventi sismici (di Alessandro Turchi)


A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, il legislatore tributario ha differito o sospeso i termini degli adempimenti fiscali e dei processi riguardanti i soggetti interessati. L’articolo si sofferma sulla disciplina avente ad oggetto la sospensione dei processi e dei termini processuali pendenti alla data del 20 maggio 2012.

The suspension of tax procedural terms following seismic events

Following the earthquakes of May 2012, the tax Legislator has deferred or suspended terms of fiscal accomplishments and trials concerning the persons involved. The article analyses discipline of the suspension of tax trials and procedural terms pending on May 20, 2012.

1. Premessa Fra le tante difficoltà causate agli abitanti delle zone interessate, gli eventi sismici verificatisi il 20 e il 29 maggio 2012 in alcune Province dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto hanno riproposto, a soli tre anni di distanza dal terremoto di L’Aquila del 6 aprile 2009, anche il problema della gestione dei processi (non solo tributari) pendenti presso uffici giudiziari con sede in Comuni terremotati e di quelli con parti o difensori residenti o aventi sede negli stessi luoghi. Come nel 2009, Governo e Parlamento sono intervenuti con celerità in materia, prevedendo la sospensione dei processi e dei termini processuali, nonché il rinvio delle udienze già fissate [1]. La disciplina introdotta nel 2012 riprende per larghi tratti quella del 2009, pur presentando alcuni profili di novità: e ad essa sono riservate le seguenti brevi considerazioni. 2. Il quadro normativo Subito dopo la prima scossa di terremoto – facendo applicazione dell’art. 9, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente, che attribuisce al Ministro delle Finanze, sentito il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il potere di sospendere o differire i termini per l’a­dempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili – il Presidente del Consiglio riconobbe l’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici (decreto del 21 maggio 2012) e dichiarò, fino all’11 luglio 2012, lo stato di emergenza (decreto del 22 maggio 2012). Il 30 maggio il Dipartimento della Protezione civile trasmise gli elenchi dei Comuni danneggiati, e il 1° giugno fu disposta con decreto ministeriale, a favore dei contribuenti che, alla data del 20 maggio, avessero la residenza o la sede legale od operativa nel territorio dei Comuni indicati in allegato al decreto [2], la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 30 settembre 2012. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione fu subordinata alla richiesta del contribuente che avesse dichiarato l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’a­zienda, verificata dall’autorità comunale. La scadenza della sospensione è sta­ta prorogata prima al 30 novembre 2012 (art. 1, D.M. 24 agosto 2012), e poi al 20 dicembre 2012 (art. 11, comma 6, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213). Con l’art. 8, D.L. 6 giugno 2012, n. 74, conv. dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, sono inoltre stati sospesi fino al 30 settembre 2012, «in [continua..]

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