Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Tassazione ambientale e sistema tributario nazionale: nuove linee guida per le regioni dalla sentenza della corte cost. n. 58/2015 (di Rossella Miceli)


Il tema della tassazione ambientale ha oggi assunto particolare importanza nella materia tributaria, soprattutto in seguito agli impulsi europei ed internazionali. L’attuazione di una efficace politica di tassazione ambientale è però condizionata dalla disciplina nazionale in materia di federalismo fiscale, in quanto è necessario riconoscere poteri di governo sul territorio alle Regioni. Dopo alcuni segnali di evoluzione di segno diverso, la sentenza della Corte cost. n. 58/2015 traccia le nuove prospettive della politica fiscale ambientale italiana, con particolare riguardo alla possibilità per le Regioni a Statuto ordinario di introdurre tributi propri (am­bientali) sul territorio. Modificando un precedente orientamento che aveva mostrato maggiori aperture sul tema, nella Pronuncia n. 58/2015 si individuano tre principi generali che – d’ora innanzi – definiranno il potere di istituire tributi pro­pri: la competenza, la continenza e la prevalenza. In base alla competenza ed alla continenza non è possibile per le Regioni a Statuto ordinario istituire tributi pro­pri nella materia ambiente, in quanto di competenza esclusiva dello Stato. Si potranno istituire tributi propri soltanto in relazione a presupposti riferibili a materie affini all’ambiente, che siano devolute alla competenza concorrente Stato-Regio­ni o esclusiva delle Regioni, laddove il tema oggetto del presupposto superi un giudizio di prevalenza in relazione alla materia affine all’ambiente. In questo modo si definiscono tre possibili livelli di evoluzione della politica ambientale italiana: quello statale, quello delle Regioni a Statuto ordinario e quello delle Regioni a Statuto speciale.

Environmental taxation and the italian tax system: new guidelines for regions stemming from decision n. 58/2015 of the italian constitutional court

The issue of environmental taxation has nowadays reached great relevance in tax law, especially following European and international impulses. However, the enforcement of an effective environmental taxation policy shall be subject to national principles of fiscal federalism, since it is necessary to recognise to the Regions powers of government on their territories. After a great debate, decision no. 58/2015 of the Italian Constitutional Court (ICC) provides new perspectives for the domestic environmental tax policy, with particular regard to the possibility for Regions with ordinary autonomy to introduce “proper” environmental taxes on their territories. Modifying a previous approach that expressed greater openness on this issue, the commented decision identifies three general principles that – hereinafter – will define the power to establish regional “proper” taxes: competence, continence and prevalence. According to the competence and continence principles it is prohibited for Regions with ordinary autonomy to establish regional “proper” environmental taxes, since on this matter the State has exclusi­ve competence. Regions with ordinary autonomy will be able to establish their own taxes regarding matters only related to the environment, which have been devolved to the concurrent legislative competence between central State and Regions or to the exclusive competence of the Regions, if the link between the taxable fact prevails over the en­vironment matter. It follows that there are three possible levels of development of the Italian environmental policy: State, Regions with ordinary autonomy and Regions with special autonomy.

1. Premessa sistematica La politica ambientale ha assunto nell’ultimo cinquantennio un ruolo determinante all’interno del panorama giuridico internazionale, europeo e nazionale. In questi contesti, infatti, è emerso gradualmente come al fine di garantire una sopravvivenza delle generazioni future sia necessario approntare politiche finalizzate alla tutela, alla promozione ed alla conservazione del bene ambiente. In tale evoluzione anche la fiscalità è divenuta progressivamente una materia idonea a perseguire obiettivi di tipo ambientale. Si è quindi assistito alla nascita di una nuova tematica all’interno del tradizionale diritto tributario, quella della tassazione ambientale, che ha avuto, nel tempo e nei diversi contesti giuridici, diversi gradi di sviluppo. A livello nazionale, l’affermazione di una fiscalità ambientale è stata lenta ed ha incontrato alcuni ostacoli. Si è registrata una generale difficoltà di adattare i principi tradizionali della materia tributaria ad una tassazione caratterizzata da presupposti e finalità differenti da quelli tradizionali [1]. A tale questione si è aggiunta anche l’assenza di una devoluzione di poteri di governo in materia di ambiente agli Enti territoriali minori; tale circostanza non ha favorito una effettiva politica ambientale in considerazione della dimensione strettamente territoriale del bene ambiente [2]. Dopo l’inizio del nuovo secolo, tali questioni sembravano essere in via di superamento e lo Stato italiano finalmente pronto ad una politica fiscale di tipo ambientale multilivello. Ad un generale adattamento dei principi del sistema tributario ai modelli richiesti dalla tassazione ambientale, si è registrata anche una tendenza interpretativa evolutiva della Corte costituzionale, che ammettendo il “valore trasversale” del bene ambiente ha riconosciuto competenza legislativa delle Regioni in relazione ad interessi più propriamente territoriali e locali [3]. In un contesto che sembrava ormai aver preso una direzione di crescita e di sviluppo a livello locale, una recente Pronuncia della Corte costituzionale – dell’11 marzo 2015, n. 58 – interviene sul tema della tassazione ambientale in ambito territoriale, definendo dei principi differenti sul rapporto tra disciplina nazionale del federalismo fiscale e tassazione ambientale, con riferi­mento alle Regioni. Queste ultime sono da sempre il fulcro della politica ambientale territoria­le, in quanto, essendo dotate di potere legislativo, potrebbero godere in ambito fiscale di ampi poteri di governo sul territorio nel momento in cui la materia ambiente fosse loro effettivamente devoluta. Le Regioni, infatti, nel pieno rispetto della riserva di legge prevista per la materia tributaria, potrebbero istituire tributi propri ed agevolazioni di tipo ambientale in [continua..]

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