Il prezzo di aggiudicazione in caso di vendita forzata di beni rappresenta un ostacolo al potere degli uffici fiscali di rideterminare la base imponibile per l’imposta di registro perché la procedura esecutiva garantisce una determinazione del prezzo in linea con quello di mercato. Vi sono però altre ipotesi in cui la libera contrattazione, la pubblicità della procedura e l’intervento di un soggetto terzo possono fornire analoghe garanzie. È il caso del concordato preventivo oggetto di profonde modifiche rispetto al passato. Che sia il caso per la Corte di Cassazione di rivedere le sue conclusioni?
On the supposed exclusivity of prohibition of value assessment in relation to forced expropriation and compulsory alienations (The case of the pre-bankruptcy agreement) The hammer price in the event of a forced sale of goods is an obstacle to the power of tax offices to assess the taxable base of the stamp duty tax, since the enforcement procedure ensures that the agreed price shall be in line with the market price. Nonetheless, there are other cases in which free negotiations, public disclosure of the procedure and the intervention of a third party may provide similar guarantees. That is the case of the pre-bankruptcy agreement, which has been significantly amended. Maybe it is time for the Supreme Court to reconsider its findings.
Cass., sez. VI, ord. 21 giugno 2013, n. 15743 – Pres. Cicala, Est. Bognanni
Imposte di registro, ipotecarie e catastali – riqualificazione del contratto – natura antielusiva dell’art. 20 D.P.R. 131/1986 – determinazione della base imponibile – prezzo di aggiudicazione – limiti ai poteri degli uffici fiscali – natura eccezionale dell’art. 44 D.P.R. 131/1986 – inapplicabilità al concordato preventivo
Il prezzo di aggiudicazione in caso di vendita forzata di beni rappresenta ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 131/1986 un ostacolo al potere degli uffici fiscali di rideterminare la base imponibile per l’imposta di registro perché la procedura esecutiva garantisce una determinazione del prezzo in linea con quello di mercato. Tale norma deve essere considerata disposizione eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica.
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società C.D. Spa propone ricorso principale per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 61/ 44/09, depositata l’8 giugno 2010, con la quale essa accoglieva in parte l’appello dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della medesima, inerente all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro, dovuta con riferimento alla cessione di azienda industriale per la produzione di mobili da parte della cedente società P.M. Spa. in liquidazione, nonché in concordato preventivo, e già Ca. Spa, veniva ritenuta fondata parzialmente. In particola la CTR osservava che l’atto finale di cessione di azienda del mese di dicembre 2004 doveva essere valutato nella sua dimensione “dinamica”, e quindi non poteva essere interpretato in funzione “statica” con i negozi precedenti di cessione condizionata dell’opificio, e vendita delle merci e prodotti di magazzino, sicché tutte le varie operazioni andavano valutate come contratto a formazione progressiva, a fronte delle quali si configurava un’ipotesi di elusione fiscale, mentre invece l’avviamento come stabilito nel prezzo dalle parti non poteva essere rideterminato in misura maggiore, secondo l’esatta formula enunciata dall’agenzia, giacché si trattava di vendita effettuata nel corso della procedura di concordato preventivo, e quindi con la prevista omologazione del giudice delegato, potendosene semmai stabilire un valore maggiore, purché solo nell’ambito del prezzo definitivo, già stabilito dalle parti. Il Ministero e l’agenzia delle entrate resistono con controricorso, e a sua volta la seconda ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui la ricorrente principale resiste con altro controricorso, ed ha depositato [continua..]