<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Spunti di riflessione sulla sospensione della riscossione coattiva dell'avviso di accertamento esecutivo nell'attuale sistema normativo (di Antonio Panizzolo)


Il legislatore tributario ha di recente introdotto un’ipotesi di sospensione automatica della riscossione coattiva dell’avviso di accertamento esecutivo, per un periodo di centottanta gironi decorrente dall’affidamento in carico dell’atto all’a­gente della riscossione. Lo scopo del presente lavoro è, in primo luogo, di analizzare i confini applicativi di questa inibitoria e il suo collegamento con le altre ipotesi di sospensione dell’esecuzione previste nell’ordinamento tributario italiano nonché, in secondo luogo, di valutare se il contribuente possa godere di una tutela giurisdizionale effettiva contro l’avviso di accertamento esecutivo, anche a fronte dei poteri degli uffici competenti di accelerare l’esecuzione coattiva in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

Some remarks on the automatic suspension of the forced tax collection of the 'enforceable' notice of assessment in the actual legal system

The tax legislator has recently introduced a case of automatic suspension of forced tax collection of the so-called “enforceable” notice of assessment, for a period of one hundred eighty days starting from the entrustment of the tax collector. The aim of this paper is firstly to analyse the application limits of this institute and its connection with other cases of tax recovery suspension provided by Italian tax law and, secondly, to consider if the taxpayer is entitled to enjoy an effective judicial protection against the “enforceable” notice of assessment, also in presence of powers exercised by tax offices competent to speed up the forced tax collection in case of justified danger for collection.

1. La sospensione ope legis dell’esecuzione dell’avviso di accertamento dalla versione originaria del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, alla disciplina contenuta nella legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 L’art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, passato alle cronache con il nome di “decreto legge sviluppo”, sotto la rubrica “Semplificazione fiscale”, ha introdotto delle modificazioni alla disciplina tributaria vigente con l’obiettivo dichiarato di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e, più in generale, sui contribuenti. La struttura dell’articolo in commento, anche a seguito delle modificazio­ni apportate dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, è rimasta la seguente: nel comma 1, dalla lett. a) alla lett. t-bis), sono elencate descrittivamente le nuove misure che il legislatore è intenzionato ad adottare; il successivo comma 2, invece, dalla lett. a) alla lett. gg-undecies), riporta analiticamente le disposizioni di legge occorrenti per introdurre nell’ordinamento le misure precedentemente descritte. Concentriamo la nostra attenzione sulle proposizioni normative che riguardano la temporanea sospensione della riscossione dell’avviso di accerta­mento esecutivo [1]. L’art. 7, comma 1, lett. m), del D.L. n. 70/2011, rimasto invariato a seguito della conversione in legge, indica la volontà del legislatore d’urgenza di introdurre la «attenuazione del principio del “solve et repete”. In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzio­ne fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno». L’art. 7, comma 2, lett. n), n. 3, nella sua versione originaria, onde perseguire l’obiettivo di cui sopra, aggiungeva una lett. b-bis) al comma 1 dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 212, che così recitava: «In caso di richiesta, da parte del contribuen­te, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’artico­lo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’esecuzio­ne forzata di cui alla lett. b) è sospesa fino alla data di emanazione del Provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore». In sede di conversione, l’originaria versione della disposizione di legge in commento è stata completamente stravolta ed alla fine il legislatore s’è limitato ad aggiungere alla lett. [continua..]

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