Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Gruppi di società e libertà di stabilimento: un nuovo stop della Corte di Giustizia UE (di Concetta Ricci)


La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a giudicare la compatibilità, con il principio di libertà di stabilimento, della disciplina austriaca di tassazione dei gruppi di società, che prevede maggiori vantaggi fiscali per le società residenti rispetto a quelle che decidono di investire al di fuori dei confini nazionali. La decisione adottata è in linea con l’orientamento prevalente dei giudici UE: la potestà normativa in materia di imposte dirette appartiene agli Stati membri, ma questi devono esercitarla nel rispetto delle regole e dei principi sanciti dal diritto europeo. La Corte, infatti, riscontrata la violazione del Trattato, in quanto la normativa austriaca limita l’ammortamento dell’avviamento solo alla controllante che acquista una partecipazione in una società residente, valuta attentamente le cause che potrebbero giustificare una simile restrizione della libertà di stabilimento, concludendo per l’incom­patibilità della normativa nazionale restrittiva. Nessuna novità, quindi, rispetto all’orientamento prevalente della giurisprudenza comunitaria ma semmai una conferma dell’inadeguatezza delle normative interne di tassazione dei gruppi multinazionali e la necessità di un intervento armonizzatore del legislatore europeo.

Company groups and freedom of establishment: a new stop from the Court of Justice of the European Union

The Court of Justice of the European has ruled on the compatibility, with the principle of freedom of establishment, of Austrian rules on company group taxation, which provides greater tax advantages for resident companies compared to those deciding to invest outside national borders. The decision taken is in line with the prevailing attitude of EU judges: the legislative power on direct taxation belongs to the Member States, but they must exercise it consistently with rules and principles enshrined in European law. The Court, in fact, having found a Treaty violation – since the Austrian legislation limiting the goodwill’s depreciation only to the parent company that acquires a share in a resident company carefully considers the causes that may justify such a restriction of the freedom of establishment – concludes that the restrictive national legislation shall be considered incompatible with EU law. Nothing new, therefore, from the prevailing case law, but this is a further confirmation that domestic regulations on taxation of multinational groups are inadequate and requires an urgent harmonising intervention from the European lawmaker.

Corte di Giustizia CE, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. C-66/14, Finanzamt Linz c. Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz – Pres. Bay Larsen, Rel. Prechal, Avv. Gen. Kokott Libertà di stabilimento – Artt. 49 e 54 TFUE – Aiuti di stato – Artt. 107 e 108, par. 3, TFUE – Legislazione fiscale austriaca – Tassazione dei gruppi societari – Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una controllata – Ammortamento del­l’avviamento – Limitazione alle partecipazioni in società residenti – Incompatibilità comunitaria. Il principio di libertà di stabilimento posto dall’art. 49 del TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro, la quale, nell’ambito della tassazione di un gruppo societario, consente ad una società controllante, nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente che entra a far parte di un simile gruppo, di procedere all’ammorta­mento dell’avviamento entro il limite del 50% del prezzo di acquisto della partecipazione, mentre preclude tale ammortamento nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società non residente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Finanzamt Linz (Ufficio delle imposte di Linz; in prosieguo: l’«Ufficio delle imposte») ed il Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Corte tributaria federale, sezione di Linz) (preceden­temente Unabhangiger Finanzsenat, Außenstelle Linz), in merito ad una decisione del primo che, nell’ambito della tassazione di un gruppo societario, ha negato ad una società acquirente di una partecipazione in una società non residente la possibilità di procedere all’ammortamento dell’avviamento commerciale. Contesto normativo austriaco Nel diritto austriaco, la legge relativa all’imposta sulle società (Korperschaftsteuer­gesetz), del 7 luglio 1988 (BGBl. 401/1988), come modificata dalla legge di riforma tributaria del 2005 (Steuerreformgesetz 2005, BGBl. I, 57/2004; in prosieguo: la «leggere­lativa all’imposta sulle società del 1988»), al suo articolo 9 prevede un regime di tassazio­ne dei gruppi societari. Nell’ambito di tale regime, una società può formare un gruppo di società con le sue controllate e con altre società affiliate, a condizione che detenga almeno il 50% del capitale di queste. In tal caso, i risultati fiscali (utili e perdite) delle societàappartenenti a detto gruppo sono imputati al reddito della sola società controllante e sono tassati a livello di [continua..]

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