<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Società di comodo (o 'non operative') (di Mario Cermignani)


In materia di società di comodo (o “non operative”), i requisiti previsti dall’art. 30, L. n. 724/1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni del patrimonio societario ed un livello minimo di ricavi e proventi presunti, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura “non operativa” della società ed implica l’attribuzione presuntiva di un reddito minimo fiscalmente rilevante. Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l’onere di dimostrare la presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l’“im­possibilità”, richiesta dalla norma, di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non aver potuto realizzare la mi­sura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l’iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato.

Shell companies (or 'non-operating' companies)

With regard to shell companies (or “non-operating” companies), the requirements of art. 30 of Law no. 724/1994 are based on the correlation between the value of certain goods of the corporate assets and a minimum level of presumed income and earnings, whose failure to achieve constitutes a symptomatic element of the “dormant” nature of the company and implies the presumptive attribution of a fiscally relevant minimum income. The burden of proving the presence of those “objective situations” that have made it “impossible” to achieve the presumed minimum profits and income is carried by the company considered “non-operating”. However, the “impossibility”, required by the law, to achieve the minimum level of presumed income and earnings should not be understood in “absolute” terms, but rather in “economic” terms with regard to the actual market conditions. It follows that the company that proves that it has not been able to achieve the minimum amount of income and earnings presumed for having had to modify the initial industrial project due to the unfavorable conditions of the economic sector to which the product was initially produced, shall not be deemed as “non-operating”.

Cass., sez. trib., ord. 21 novembre 2018, n. 4019, depositata il 12 febbraio 2019 – Pres. Greco, Est. Napolitano Spetta alla società contribuente che risulti “non operativa”, l’onere di dimostrare la presenza di quelle “oggettive situazioni” che abbiano reso “impossibile” il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi presunti. Tuttavia, l’“impossibilità”, richiesta dalla norma, di conseguire il livello minimo di ricavi e reddito presunti non va intesa in termini “assoluti” quanto piuttosto in termini “economici”, avendo riguardo alle effettive condizioni del mercato. Ne consegue che deve ritenersi “non di comodo” la società che dimostra di non aver potuto realizzare la misura minima di ricavi e reddito presunti per aver dovuto modificare l’iniziale progetto industriale a causa delle sfavorevoli condizioni del settore economico cui inizialmente il bene prodotto era destinato. RAGIONI DELLA DECISIONE (...) La CTR della Campania, con sentenza n. 635/52/2017, depositata il 25 gennaio 2017, non notificata, rigettò nel merito l’appello proposto dalla Tubisud Centro di Servizi Srl nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società medesima avverso il diniego reso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza d’interpello disapplicativo della normativa dettata per le società di comodo relativamente all’anno d’imposta 2012. Avverso la sentenza della CTR, la I.M.I. Industria Metallurgica Irpina Srl, incorporante la Tubisud Centro di Servizi Srl in liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria. La CTR della Campania, con sentenza n. 2009/31/2017, depositata il 3 marzo 2017, non notificata, rigettò ugualmente nel merito l’appello proposto dalla Tubisud Centro di Servizi Srl in liquidazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società medesima avverso il diniego reso dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza d’interpello disapplicativo della normativa dettata per le società di comodo relativamente all’anno d’imposta 2013. Anche avverso detta ultima sentenza della CTR, la I.M.I. Industria Metallurgica Irpina Srl, incorporante la Tubisud Centro di Servizi Srl, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, del tutto analoghi a quelli del ricorso precedente. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. (...). 3. Con il primo motivo di ciascun ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della Legge n. 724 del 1994, art. [continua..]

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SOMMARIO:

1. La vicenda processuale - 2. Cenni sul contesto normativo e sulla funzione (la “ratio” o finalità giuridica) della disciplina tributaria delle “società di comodo” - 3. L’ordinanza della Corte di Cassazione - NOTE


1. La vicenda processuale

La questione trae origine dall’impugnazione, da parte di una società di capitali, del provvedimento di diniego emanato dall’Amministrazione Finanziaria con riferimento all’istanza di interpello c.d. “disapplicativo”, in cui la stessa società illustrava le oggettive ragioni economiche (integranti, ad avviso dell’istante, la fattispecie delle “og­gettive situazioni” che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi previsti dall’art. 30, L. n. 724/1994) sulla base delle quali avrebbe dovuto essere disapplicata la normativa dettata per le società di comodo relativamente agli anni d’imposta 2012 e 2013. Il ricorso di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tri­butaria Provinciale; successivamente, la sentenza di secondo grado rigettava, nel merito della vicenda, l’appello proposto dalla società contribuente, ritenendo che le ragioni economiche addotte dall’appellante non fossero effettivamente qualificabili, sul piano giuridico, come “oggettive situazioni” che hanno reso “impossibile” il raggiungimento, da parte della stessa società, della soglia di operatività prevista dalla legge; secondo i giudici di secondo grado, tale condizione di non operatività configurava, in realtà, l’effetto di una “libera scelta imprenditoriale”, imputabile interamente alla volontà soggettiva della contribuente e non idonea a determinare la disapplicazione della normativa riguardante le società di comodo. La società impugnava la predetta decisione di appello in sede di legittimità, denunciando, nel ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 30, L. n. 724/1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso che la società potesse beneficiare della disapplicazione della normativa dettata per le società di comodo, avendo ritenuto che, nella fattispecie in esame, la situazione di non operatività dovesse intendersi come frutto di libera scelta imprenditoriale, a fronte della quale non era configurabile l’impedi­mento oggettivo legittimante la disapplicazione dello stesso art. 30, L. n. 724/1994. Secondo la Corte di Cassazione il ricorso della contribuente è fondato in quanto il [continua ..]


2. Cenni sul contesto normativo e sulla funzione (la “ratio” o finalità giuridica) della disciplina tributaria delle “società di comodo”

La normativa giuridica sulle società di comodo o c.d. “non operative” (art. 30, L. n. 724/1994) è sorta per “penalizzare”, sul piano tributario, le società “senza impresa”, quelle cioè che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono costituite al solo fine di amministrare (attraverso una gestione meramente “statica”) i patrimoni personali dei soci, «anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale» [1]. La disciplina in questione ha la finalità “pratica” fondamentale di individuare le società per le quali la sproporzione o lo squilibrio rilevante (ed anomalo) tra il valore dei beni patrimoniali di cui la società dispone ed il valore (eccessivamente basso) della produzione economica da esse sviluppato (il valore complessivo di ricavi, incrementi rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, emergenti dal conto economico, ove prescritto), risulta tale da giustificare la configurazione normativa di una (ragionevole) presunzione di “non operatività” ossia di una situazione in cui la società ha sostanzialmente la funzione di gestire il proprio patrimonio nell’interesse personale dei soci, piuttosto che quella di esercitare un’effettiva attività economica di impresa commerciale o industriale. Da tale presunzione di “non operatività” scaturisce l’obbligo giuridico per la società di dichiarare, ai fini delle imposte sul reddito, un reddito non inferiore a quello minimo presunto determinato sulla base dei criteri previsti dalla stessa norma di cui all’art. 30, L. n. 724/1994, ed ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto. Il quadro normativo generale, nell’impianto di base, appare, nel complesso, costante, sostanzialmente invariato nel corso del tempo e strettamente funzionale al perseguimento di uno scopo antielusivo/antiabusivo (peraltro apertamente “dichiarato” dal legislatore stesso nella versione originaria della norma). Del resto, fin dall’inizio, parte della dottrina ha ricostruito la finalità di fondo (ossia la ragione giuridica giustificativa e quindi la “ratio”) antielusiva/antiabusiva della normativa sulle società di comodo come, in un [continua ..]


3. L’ordinanza della Corte di Cassazione

L’ordinanza della Corte di Cassazione 21 novembre 2018, n. 4019, depositata il 12 febbraio 2019, premesso che in sede di interpello, secondo la disciplina del D.P.R. n. 600/1973, art. 37 bis, comma 8, applicabile “ratione temporis”, la società contribuente può richiedere la disapplicazione della normativa di cui alla L. n. 724/1994, art. 30, in ordine ai parametri ivi stabiliti in virtù della cui applicazione si determina un reddito minimo presunto, spettando quindi alla società di provare l’esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto, afferma di aver già chiarito che «la nozione di impossibilità, di cui al comma 4 bis del succitato art. 30, del conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi dello stesso articolo, debba essere intesa «non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo alle effettive condizioni del mercato» (cfr. Cass. Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5080; in senso conforme Cass. Sez. 5, 20 giugno 2018, n. 16204)». Il Supremo Giudice di legittimità, quindi, confermando una linea interpretativa consolidata, ribadisce che le “oggettive situazioni”, che escludono/superano sostanzialmente la presunzione normativa di “non operatività” (elidendo, sul piano probatorio-dimostrativo, la connessa presunzione di abuso, o utilizzo anomalo e distorto, delle norme giuridiche che regolano la forma societaria), sono integrate dalle specifiche, obiettive, reali ed effettive situazioni o condizioni di fatto che hanno necessariamente determinato o prodotto, sul piano della stretta, immediata e diretta derivazione causale, l’impossibilità per la società di conseguire l’ammontare minimo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, nonché del reddito, previsto dal comma 1, art. 30, L. n. 724/1994, e che tale “impossibilità”, di carattere inevitabilmente “oggettivo” (ossia di carattere non dipendente né derivante da un comportamento fondato sulla libera, autonoma e non condizionata volontà soggettiva e cosciente della società contribuente), deve essere intesa in termini non “assoluti”, ma “economici” [continua ..]


NOTE