Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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Reati tributari, sequestro preventivo e attualità delle esigenze cautelari (di Giuseppe G. Scanu)


La disciplina della confisca per equivalente seguente all’adozione del sequestro preventivo appariva da ripensare in considerazione del fatto che oggetto della confisca (il profitto) e dell’obbligazione tributaria (l’imposta evasa) coincidono, così da comportare, sul piano sanzionatorio, un meccanismo oltremodo afflittivo per il reo, in contrasto col principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione indicato dalla legge delega.

Apprezzabile si rivela la scelta del legislatore delegato di escludere l’applicazione della confisca a fronte dell’impegno da parte del contribuente a versare, in tutto o in parte, quanto dovuto soprattutto ove si valorizzasse la possibilità per la parte di ottenere il dissequestro dei propri beni al fine di soddisfare la pretesa erariale.

Tax crimes, preventive seizure and actuality of the precautionary needs

The discipline of the seizure by equivalent is likely to be reconsidered in the light of the fact that the object of confiscation (the profit) and of the tax liability (the unpaid tax) coincide, therefore realizing, in terms of penalties, an excessive punitive result for the taxpayer, in violation of the principle of proportionality and reasonableness of the pe­nalty specified by the enabling act.

Appreciable is the choice of the legislator to exclude the application of seizure if the taxpayer undertakes to pay, in whole or in part, the amount due especially if it would valorise the possibility to obtain the revocation of the seizure of its assets in order to satisfy the tax claim.

Cass., sez. III pen., 16 settembre 2014, n. 37853 – Pres. Squassoni, Rel. Aceto Reati tributari – Art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente – Rinuncia all’azione coattiva da parte della A.F. – Permanenza delle esigenze cautelari ex art. 321 c.p.p. – Insussistenza Poiché il profitto è pari all’imposta da pagare, è evidente che la riduzione di que­st’ultima comporta la correlata diminuzione del profitto. Poiché il sequestro è stato adottato sulla ritenuta sussistenza del concreto pericolo che sui beni potessero essere compiuti ulteriori atti fraudolenti volti a frustrare l’efficacia della procedura di riscossione, anche la rinuncia, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, a ogni azione coattiva, nei confronti del contribuente, è circostanza che non può non essere valutata ai fini cautelari. (Omissis) CONSIDERATO IN DIRITTO Quanto al merito della questione, osserva il Collegio che: 6.1. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo e non di danno e non presuppone come necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva, essendo, invece, sufficiente l’ido­neità, con giudizio ex ante, a rendere in tutto, o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria (così, da ultimo, Sez. 3 n. 39097 del 09/04/2013, Barel, Rv. 256376; Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, Cualbu, Rv. 251076). 6.2. Ciò perché il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste prece­dentemente dall’art. 97, comma sesto, del d.p.r. n. 602 del 1973, come modificato dal­l’art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all’autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o di atti di accertamento) (Sez. 5, n. 7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053). 6.3. Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli al contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa. 6.4. L’interesse, oggetto di tutela diretta da parte della fattispecie incriminatrice in questione, infatti, non è il diritto di credito del fisco, ma la garanzia generica data dal patrimonio del contribuente al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o relativi interessi e/o sanzioni amministrative (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 36290/2011, Cualbu, cit.). 6.5. Il pagamento del debito, infatti, non opera come causa estintiva del reato (art. 13, comma 1, [continua..]

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