<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La sentenza Gibilterra: un'applicazione del principio di eguaglianza sostanziale in materia tributaria? (di Marcello Moretti)


La Corte di Giustizia UE, a pochi anni di distanza dal caso Azzorre, con la sentenza Gibilterra è intervenuta nuovamente sulla nozione di aiuto di Stato, ampliandone l’ambito di applicazione.

La riforma fiscale proposta da Gibilterra è stata ritenuta dalla Corte selettiva dal punto di vista materiale, poiché da una sua applicazione sostanziale andava a favorire le società offshore.

L’elemento di novità consiste nel fatto che la Corte, in questo caso, per la prima volta ha esteso la portata dell’art. 107 TFUE al confronto tra un soggetto che investe nel territorio di residenza e un residente che invece opta per investire in Paesi diversi da quello di residenza, nel caso in cui sia il primo a subire un trattamento di sfavore.

La nozione di selettività, in precedenza, era stata intesa solo come divieto di un trattamento di favore nei confronti delle imprese che producevano il loro reddito nello Stato di residenza rispetto a quelle estere anche solo potenzialmente concorrenti.

Il concetto di selettività viene ora allargato alla situazione speculare, cioè al divieto di alleggerire il carico fiscale delle imprese che producono redditi all’estero rispetto a quelle che realizzano i loro redditi sul territorio di residenza. Nella sostanza, questa sentenza rappresenta un’applicazione del principio di uguaglianza tributaria in senso sostanziale in materia di aiuti di Stato.

In questo contesto e in attesa di ulteriori sviluppi, il limite attuale alla competitività in Europa sembrerebbe essere quindi rappresentato dall’uguaglianza, ovverosia dall’uguale trattamento di situazioni comparabili.

The Gibraltar decision: is it an enforcement of the equality principle in tax matters?

The Court of Justice of the European Union, shortly afterwards Azores case, modifies once again the State aid notion. More specifically, the Court widened the material selectivity’s application field.

The tax reform proposed by Gibraltar was declared incompatible with the EU Treaties by the Court of Justice, due to the fact that it was judged selective from the material point of view. In fact, applying the rules in a substantial way, the reform gave an undue advantage to the offshore companies.

The Court, in this case, for the first time extended the application field of the art. 107 TFEU to the comparison between a resident that decides to invest in its residence State and an undertaking that prefers to invest in a different member State, in the case in which the first one incurs in an unfavourable treatment. Before Gibraltar, about the selectivity concept, the Court in its case law had always tried to avoid the other side of the coin. More exactly, the European judge had opposed the circumstance in which the undertaking producing its income in its residence State had an advantage over the non-resident, even if only potential, competitors.

Now the selectivity concept has been broadened to the specular situation, when the tax system finds a way to give an advantage to the undertakings which produce their income abroad compared with the ones which generate income within the residence State.

Summarizing, this judgment outlines an application of the equality principle, designed in a substantial way, in State aid matter.

Therefore, in this framework and waiting for the future development, the limit to competition within the European Union would appear delineated by the equality principle. A tax measure, in other words, in order to be assessed compatible with the EU treaties should treat comparable situations in the same way, from a substantial point of view.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sent. 15 novembre 2011, procedimenti riuniti C-106/09 P e C-107/09 P – Pres. Skouris, Rel. Von Danwitz, Avv. Gen. N. Jääskinen Impugnazione – Aiuti di Stato – Selettività materiale – Regime fiscale – Gibilterra – Società “offshore” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione delle Comunità europee e il Regno di Spagna, con le rispettive im­pugnazioni, chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, Govern­ment of Gibraltar e Regno Unito/Commissione, con cui detto giudice ha annullato la decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2005/261/CE, sul regime di aiuti che il Regno Unito sta progettando di applicare in relazione alla riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra. La Commissione solleva un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 87, n. 1, CE. Tale motivo, che riguarda le conclusioni del Tribunale in merito alla selettività materiale della proposta di riforma tributaria, si articola in sei capi. Il Regno di Spagna deduce undici motivi, che possono essere ripartiti in tre gruppi relativi, il primo, alla selettività regionale di detta proposta e allo status di Gibilterra (i sette primi motivi e il nono), il secondo, alla selettività materiale (ottavo motivo) e, l’ultimo, al procedimento dinanzi al Tribunale (decimo e undicesimo motivo). La Commissione e il Regno di Spagna sostengono che il Tribunale ha infranto i principi relativi all’interpretazione della nozione di aiuto di Stato, in base ai quali le misure nazionali devono essere esaminate alla luce dei loro effetti e non dell’obiettivo perseguito o di una determinata tecnica regolamentare. La Commissione, inoltre, ha fatto valere il fatto che il Tribunale non ha esaminato i tre elementi di selettività individuati nella decisione controversa omettendo di analizzare le constatazioni della Com­missione fondate sugli effetti concreti della proposta di riforma tributaria, ossia che quest’ultima perviene a livelli di imposizione diversi per settori diversi dell’economia di Gibilterra e che procura un vantaggio selettivo alle imprese «offshore», che non hanno dipendenti né occupano immobili a Gibilterra. MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) Per esaminare il motivo unico della Commissione e l’ottavo motivo del Regno di Spagna occorre ricordare la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di vantaggio selettivo in materia fiscale. È giurisprudenza costante che la nozione di aiuto è più generale di quella di sovvenzione, dato che non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi statali i quali, in varie forme, alleviano gli oneri [continua..]

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