Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo del procedimento tributario nella determinazione dell'imposta evasa ai fini del giudizio penale (di Damiano Peruzza)


Nel rapporto tra procedimento tributario e penale, caratterizzato dal sistema del doppio binario e dall’assenza di alcuna pregiudiziale tributaria, incombe sul giudice penale il compito di determinare la misura dell’imposta evasa al fine di verificare la rilevanza penale della condotta per effetto del superamento delle soglie di punibilità previste dal D.Lgs. n. 74/2000. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, assottigliando l’autonomia tra i due procedimenti, attribuisce alle determinazioni assunte in ambito amministrativo efficacia dirimente, anche se non vin­colante, nella separata sede penal-tributaria.

Il risultato è una profonda incrinazione del rapporto di autonomia tra i due procedimenti, sintomatica della tendenza in atto ad abbandonare il doppio binario in favore di un sistema caratterizzato dalla sempre maggiore interferenza, in materia tributaria, tra procedimento amministrativo e penale.

The role of tax administrative proceedings in determining the evaded tax in criminal trials

The relationship between tax and criminal proceedings is characterised by a perfect autonomy; therefore, the criminal court has the duty to determine the amount of eva­ded taxes in order to check the relevance of the criminal behavior if that amount exceeds the threshold established by Legislative Decree No. 74/2000.

However, the case law of the Italian Supreme Court weakens such autonomy between the two proceedings, by giving decisive – although not formally binding – weight to the determinations of the administrative proceeding in the context of criminal proceedings for tax evasion.

The result is a deterioration of the autonomy between the two proceedings, which shows the trend to leave aside the “double-track” system in favour of another characterised by an increasing interference between criminal and administrative proceedings in tax matters.

1. L’imposta evasa penalmente rilevante nell’ottica del doppio binario Il presupposto comune dei principali reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 è integrato laddove la condotta determini l’evasione delle imposte in una misura superiore ad una determinata soglia [1], individuata dalla legge [2], al di sotto della quale l’illecito non assume penale rilevanza, ma rimane confinato nell’ambito della responsabilità amministrativa [3]. La determinazione della misura dell’imposta evasa assume quindi primaria importanza ai fini penal-tributari, tant’è che il legislatore, con l’art. 1, D.Lgs. n. 74/2000, ha inteso definire normativamente l’imposta evasa come «la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione» [4]. Per stabilire la rilevanza penale della fattispecie, occorre dunque accertare preventivamente “l’imposta effettivamente dovuta”, ma a chi compete tale imprescindibile accertamento? In dottrina, si è inizialmente osservato come il riferimento all’imposta “dovuta” contenuto nel D.Lgs. n. 74/2000 costituisse una sorta di reintroduzione nel sistema penale tributario della c.d. pregiudiziale tributaria [5], in quanto per l’accertamento dell’imposta “dovuta” sarebbe prevista dal modello istituzionale la competenza (pregiudicante) dell’amministrazione finanziaria e degli organi di giustizia tributaria. Tuttavia, la stessa relazione governativa al decreto attuativo della riforma penale ha precisato che la pregiudiziale tributaria, eliminata dall’ordinamen­to con L. n. 516/1982 [6], non trova alcuno spazio nel sistema penal-tributario disegnato dal D.Lgs. n. 74/2000, che si ispira all’opposto principio della pie­na autonomia tra i due procedimenti e processi, tributario e penale. Ciò significa che spetta esclusivamente al giudice penale determinare l’im­posta “effettivamente dovuta” e, conseguentemente, l’imposta “evasa”, costituita dal differenziale tra il quantum dovuto e il quantum dichiarato o versato dal contribuente, da accertarsi autonomamente in sede penale. Tale soluzione è imposta dal c.d. sistema del doppio binario [7], che postula la separazione tra il procedimento amministrativo di accertamento (e l’e­ventuale processo tributario scaturente dall’impugnativa dell’atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria) e il processo penale. Detto principio è formalizzato, da un lato, dall’art. 20, D.Lgs. n. 74/2000, secondo cui il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, e, in senso inverso, dall’art. 479 c.p.p., [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015