Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Note sparse a margine del rinnovato regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soggetti ires (di Marco di Siena)


Il D.L. n. 98/2011 innova sensibilmente il regime di riporto delle perdite fiscali da parte dei soli soggetti IRES, configurando un trattamento asimmetrico con i soggetti IRPEF. In un’ottica di compromesso tra l’esigenza di rimuovere svantaggi competitivi rispetto agli altri ordinamenti europei e le intrascurabili ragioni di cassa, da un lato, viene eliso il termine quinquennale al carry forward delle perdite fiscali, e dall’altro, si introduce un limite quantitativo di compensazione pari all’80% del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi. Gli obiettivi di semplificazione e di contrasto alla crisi economica che ispirano la novella, tuttavia, appaiono poco incisivi laddove non sono stati rimossi taluni profili oramai asistematici dell’istituto (è il caso della disciplina di riporto in presenza di utili esenti o il rigido riferimento alla data di costituzione della società identificato quale termine a quo per l’individuazione delle perdite formatesi nei primi tre periodi d’imposta).

Some thoughts concerning the new regime of losses carry forward by ires taxpayers

The Legislative Decree n. 98/2011 considerably reforms the regulation of company tax losses, implementing an asymmetric system with the other taxpayer. On the basis of a compromise perspective between the need to remove competitive disadvantages in respect to the other European tax systems and the considerable cash reasons, on the one hand the five-year limit to carry forward of the tax losses is repealed, on the other hand a limit to set off equal to 80% of tax income in subsequent tax periods is introduced. The simplification and anti – crisis objective inspiring the aforementioned amendment of Law, however, is not effective where it does not remove certain aspects which are not yet in line with the current framework of the specific tax regulation (e.g. the loose of carry forward in presence of non-taxable profits or the constraining reference to the date of incorporation as term to select the tax losses arising in the first three-year tax period).

1. Una premessa ed un giudizio di sintesi Il recente intervento normativo in tema di riporto delle perdite fiscali [1] da parte dei soggetti IRES [2] si presenta, a bene considerare, come una scelta legislativa di compromesso tra esigenze antitetiche. Da un lato, la necessità di rimozione del limite quinquennale (invero ormai poco giustificabile in un contesto globalizzato e contraddistinto da una sempre più accesa tax competition [3] alla possibilità di riporto [4] e, dall’altro, quella di evitare a livello macroeconomico delle significative perdite di gettito. Queste contrapposte esi­genze hanno quindi trovato composizione in un rinnovato assetto che: i) in prima istanza, riconosce il carattere strutturale del riporto illimitato pro futuro delle perdite fiscali (carry loss forward secondo la terminologia anglosassone) consentendone la compensabilità sine die [5] da parte dei cosiddetti sog­getti IRES (sulla scarsa apprezzabilità di questo discrimensoggettivo, peraltro, rinvio a quanto infra esposto); ii) in secondo luogo, allinea l’ordi­na­mento nazionale a quelli più avanzati eliminando (o, comunque, attenuando) un effetto di spiazzamento competitivo che da tempo caratterizzava la fiscalità nazionale su questo specifico profilo [6]; iii) da ultimo, tuttavia, non trascura di tutelare l’interesse erariale (inducendo una forma di stabilizzazione del gettito) per effetto dell’introduzione di un limite quantitativo alla possibile compensazione. Si tratta di una struttura che costituisce quasi un unicum nel panorama internazionale delle forme d’imposizione personale [7] e che, senza dubbio, presenta luci ed ombre come tutte le scelte di compromesso. Volendo anticipare un giudizio di sintesi sul rinnovato regime, tuttavia, mi sembra che nell’attuale contesto fiscale nazionale in cui la razionalità del sistema risulta sovente recessiva rispetto alle più immediate esigenze di finanziamento delle spese pubbliche, la modifica normativa sia – nel suo complesso – abbastanza bilanciata ed anche comprensibile alla luce dell’or­mai prolungato periodo di recessione economica [8] (una tale finalità di politica economica, del resto, risulta in modo esplicito dalla stessa relazione governativa al D.L. n. 98/2011). Una tale valutazione complessiva (che, peraltro, non deve indurre a passare sotto silenzio quelle che restano talune significative aree grigie della disciplina che l’intervento novellistico non ha modificato) risulta in qualche maniera avvalorata dall’ulteriore riflessione tale per cui l’eliminazione del limite temporale al riporto in avanti esclude in [continua..]

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