La norma che ammette il debitore ad opporsi all’esecuzione tributaria soltanto per eccepire l’impignorabilità è apparentemente limitativa del diritto alla tutela giurisdizionale. Tuttavia, dal sistema possono trarsi rimedi alternativi, parimenti efficaci: l’opposizione ex art. 617 c.p.c. e l’istanza ex art. 486 c.p.c. per contestare il difetto di titolo esecutivo; se il pignoramento non è stato preceduto dalla notifica della cartella, il contribuente può impugnare questa davanti al giudice tributario e quello davanti al giudice ordinario; qualora il debito venga soddisfatto dopo il pignoramento, il debitore può eccepire l’estinzione del processo esecutivo; dopo la vendita, il credito tributario può essere contestato, ma con effetti endoprocessuali ex art. 512 c.p.c.
Remedies against unfair tax collection The rule that allows the debtor to challenge the forced tax collection only for arguing the non-attachability is apparently restrictive of the right to obtain judicial protection. However, the system provides also alternative remedies having an equivalent effect: the opposition (art. 617 Code of Civil Procedure) and the instance (art. 486 Code of Civil Procedure) to challenge vices of the instrument permitting enforcement. If the attachment was not preceded by the notification of tax collection notice, the taxpayer may challenge the first before the tax court and the second before the civil court. If the debt has been repaid after the attachment, the debtor may challenge the termination of the enforcement trial. After the sale, the tax debt may be challenged, but with limited effects according to art. 512 Code of Civil Procedure.
1. La disciplina vigente
Dall’art. 57, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 [1] si deduce che, nell’espropriazione forzata promossa per la riscossione coattiva di crediti tributari iscritti a ruolo, l’opposizione successiva agli atti esecutivi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza per materia del Tribunale (restando devoluta al giudice tributario l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che corrispondono al titolo esecutivo ed al precetto dell’esecuzione di diritto comune) [2], ma con esclusione delle opposizioni d’ordine relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo [3], assorbite dall’impugnazione dell’atto dinanzi al giudice tributario [4]; l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario è ammessa soltanto se concerne la pignorabilità [5], prima della vendita del bene o dell’assegnazione del credito [6]. Non è quindi concessa l’opposizione repressiva per difetto di titolo esecutivo o per ragioni di merito.
Le questioni di legittimità costituzionale in parte qua dell’art. 57 cit. finora sollevate (e decise), per denunciata violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (risolvendosi il divieto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. nell’ingiustificata limitazione del diritto di azione e nell’irragionevole disparità di trattamento fra il contribuente ed il soggetto passivo dell’esecuzione ordinaria, secondo la prospettazione dei giudici a quibus), sono state dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza [7]. Interessa in questa sede non tanto sindacare la costituzionalità della testuale restrizione dei mezzi di tutela giurisdizionale apprestati in favore del contribuente sottoposto ad esecuzione esattoriale [8], quanto proporre un’interpretazione adeguatrice della disposizione sottoposta a scrutinio, onde preservarla dall’altrimenti possibile dichiarazione di incostituzionalità nella parte in cui non ammette l’opposizione repressiva all’esecuzione per motivi diversi dall’impignorabilità. Sono peraltro a mio avviso derivabili dal sistema rimedi alternativi (sia interni che esterni al processo esecutivo), parimenti efficaci (in quanto inibitori dell’espropriazione e non meramente reintegratori, ex post, del patrimonio dell’escusso), a tutela del debitore ingiustamente esecutato.
Ed invero, quale che sia la natura (amministrativa [9] o giurisdizionale [10]; ma forse si tratta di un mixtum compositum, amministrativo nella fase espropriativa e giurisdizionale nella fase satisfattiva [11]) da riconoscersi all’esecuzione esattoriale e, correlativamente, alla situazione materiale del soggetto passivo (interesse [continua..]