<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Reverse charge nelle operazioni intracomunitarie: IVA detraibile in caso di violazioni formali (di Carla Scaglione)


La Corte di Cassazione si è occupata dell’ammissibilità del diritto alla detrazione IVA per le operazioni intracomunitarie, nei casi di mancato adempimento di obblighi formali da parte di soggetti passivi italiani. Sono state affrontate questioni già oggetto di precedenti interventi della giurisprudenza, nazionale nonché europea, valorizzandosi il principio di neutralità che impone il riconoscimento della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, laddove gli obblighi sostanziali siano stati soddisfatti, anche se taluni obblighi formali risultino omessi dai soggetti passivi. La sentenza, dunque, si innesta nell’evoluzione promossa dalla Corte di Giustizia che ha ripetutamente interpretato detto principio di neutralità in senso sostanziale. In tale ottica la sentenza afferma, condivisibilmente, il principio secondo cui il soggetto cessionario o committente, che riceve regolari fatture da altro soggetto non residente, è tenuto al pagamento dell’imposta e non può vedersi negato dall’Ammini­strazione il diritto alla detrazione dell’imposta, nel caso non abbia provveduto al­l’annotazione di tali fatture sui registri IVA degli acquisti e delle vendite, in quanto ciò non costituisce una violazione sostanziale, sempre che l’Amministrazione sia in possesso di tutta la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’operazione.

Reverse charge in intra-Community transactions: deductible VAT in case of formal infringements

The Supreme Court dealt with the matter of the eligibility of the right to deduct VAT for intra-Community transactions, in cases of non-compliance with formal requirements by Italian taxable persons. Several issues, already faced by national and European case law, allow to enhance the principle of neutrality, which requires the recognition of the right to deduct VAT, provided substantive obligations have been satisfied, and regardless some formal requirements were omitted by taxpayers. Accordingly, the decision is aligned with the CJEU’s streamlined case law, which has repeatedly interpreted the principle of tax neutrality in a substantive manner. In this view, the decision affirms, in a shareable way, the principle that the recipient of goods or services, which receives regular invoices issued by a non-resident taxable person, is liable to pay VAT and, consequently, Tax Authorities cannot deny the right of deduction, in case the recipient has not recorded such invoices into VAT registers on purchases and sales: this omission, in fact, does not constitute a substantive infringement, provided that the Tax Authorities hold all the documents showing that the transaction effectively took place.

Cass., sez. trib., 24 febbraio 2016, n. 3586 – Pres. Bielli, Rel. Olivieri IVA – Operazioni intracomunitarie – Regolare fatturazione – Inversione contabile – Mancata registrazione di fatture passive – Violazioni formali – Irrilevanza – Diritto di detrazione IVA – Ammissibilità – Rispetto degli obblighi sostanziali – Neutralità fiscale e principio di proporzionalità Nell’ambito di operazioni intracomunitarie per beni o servizi resi da parte di soggetti non residenti, che abbiano emesso regolari fatture consegnate al cessionario/committente italiano, l’omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite, in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione. Devono, però, essere soddisfatte le condizioni sostanziali di esigibilità dell’impo­sta dovuta dal cessionario/committente e della destinazione dei beni e servizi ad operazio­ni assoggettate ad imposta, sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente ed esibita all’Amministrazione finanziaria in sede di verifica. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (...) Con avviso di accertamento in rettifica notificato ad ABACUS S.p.A., a seguito di verifica definita con PVC n. 178/2002 regolarmente notificato, veniva contestata la mag­giore imposta dovuta a titolo IVA per l’anno 1998 in conseguenza di operazioni intraco­munitarie (prestazioni di servizi e di consulenza) fatturate dai soggetti residenti negli al­tri Stati membri ma non annotate dalla società nel registro Iva, nonché per indebita detrazione per l’intero – anziché nella misura del 50% consentita dalla legge – della imposta versata sugli importi delle “bollette” relative all’utilizzo di telefoni cellulari. Con lo stesso atto venivano irrogate le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 6. La Commissione provinciale, decidendo sul ricorso della contribuente, che aveva im­pugnato l’avviso limitatamente al primo rilievo fiscale (omessa registrazione delle fatture ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3), dichiarava illegittima la pretesa tributaria relativa alle operazioni intracomunitarie, confermando per il resto l’atto impositivo. La decisione della CTP, impugnata in grado di appello dall’Ufficio finanziario, veniva confermata dalla Commissione tributaria della regione Lombardia, con sentenza in data 17.2.2006 n. 14, che riteneva infondata – in quanto in contrasto con la giurisprudenza di merito e di legittimità e con la dottrina – la tesi dell’Ufficio appellante secondo cui l’im­posta a debito, anche in caso di regolare autofatturazione, sarebbe stata [continua..]

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