<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Considerazioni teorico-ricostruttive sul regime di tassazione per trasparenza nelle società a ristretta base sociale (di Santa De Marco)


La riforma fiscale attuata con la L. n. 80/2003, rivisitando il sistema impositivo delle società, ha esteso il regime di tassazione per trasparenza – generalmente applicato alle società di persone di cui all’art. 5 TUIR – anche alle società di capitali (artt. 115 e 116 TUIR), prevedendo che l’imposizione avvenga in capo ai soci in relazione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione.

Il presente contributo, traendo spunto dalla riforma fiscale e societaria, intende effettuare alcune brevi considerazioni sul regime di tassazione per trasparenza delle società a ristretta base sociale (art. 116 TUIR), esaminando il particolare rapporto che intercorre tra soci e società ed i riflessi sull’imputazione del reddito e delle perdite, non tralasciando di effettuare alcune brevi considerazioni sull’ac­certamento.

Theoretical considerations-reconstruction on the transparent taxation regime for companies with a limited number of members

The tax reform enacted by Law L. n. 80/2003, overhauling the company taxation system, widened the transparent taxation regime – generally applied to partnerships pursuant to art. 5 of the TUIR (Consolidated Income Taxation Law) – to limited companies (articles 115 and 116 TUIR), providing for members to be taxed in relation to their share of the profits, regardless of how these are distributed.

Starting from the reform of company taxation, this paper sets out to briefly consider the transparent taxation regime for companies with a limited number of members (art. 116 TUIR), examining the particular relationship that exists between members and the company and the effects on income and loss imputation, some brief considerations are also made regarding assessment.

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1. Considerazioni introduttive sulla “trasparenza” Il principio di tassazione per trasparenza, regime tipico delle società di persone di cui all’art. 5 TUIR [1], per effetto della riforma Tremonti, attuata con la L. 7 aprile 2003, n. 80, è stato esteso – pur nell’ambito di rigide limitazioni soggettive ed oggettive – anche alle società di capitali di cui agli artt. 115 e 116 TUIR, rendendolo, tuttavia, un regime opzionale e non ordinario co­me per le società di persone. Certamente il contesto in cui operano le società di capitali è diverso, pertanto, il regime di trasparenza non si può accogliere semplicemente come estensione del principio già conosciuto nelle so­cietà di persone, ma comporta alcune differenziazioni. Traendo spunto dalla riforma fiscale, con la presente indagine, intendia­mo esaminare l’applicazione del regime di trasparenza nelle società a ristretta base sociale di cui all’art. 116 TUIR (società a responsabilità limitata partecipata da soli soci persone fisiche), con il quale si fa riferimento a quella particolare tecnica giuridica che imputa il reddito riferito ai soggetti collettivi in capo ai soci in modo tale da rendere la società trasparente. La società partecipata considerata trasparente rappresenta, infatti, uno “schermo” [2] in cui i soci esercitano collettivamente un’attività economica, con lo scopo ultimo di dividerne gli utili. Ciò ci consentirà di evidenziare come, attraverso questo modello impositivo, sia stato superato il modello imputazione/organizzazione solitamente attribuito alla società, determinando un trasferimento degli effetti fiscali dalla sfera giuridica dell’ente collettivo a quella dei soci e la ratio si individua nel­la capacità riconosciuta ai soci di incidere in modo determinante sulle scelte strategiche ed operative della società. La determinazione degli utili o delle perdite in capo al socio, indipendentemente dalla effettiva imputazione, comporta che le società trasparenti non assumano la veste di soggetto passivo [3] ma, semplicemente, “soggetti strumentali” [4] per la determinazione del reddito. Logico corollario che la società trasparente non riveste soggettività passiva d’imposta, giacché, per effetto del regime impositivo in oggetto, l’utile o la perdita da essa realizzate sono parte integrante del reddito dei soci. Tralasciando di esaminare gli aspetti relativi alla soggettività giuridica e l’iter storico normativo della tassazione per trasparenza delle società di capitali, già approfonditi in altra sede [5], ci sembra opportuno, traendo spunto dalla tassazione per trasparenza delle società di [continua..]

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