Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Brevi note sulla rilevanza del regime patrimoniale coniugale nell'imputazione dei redditi da partecipazione o derivanti dall'esercizio di un'impresa (di Viviana Capozzi)


L’art. 4 TUIR disciplina i criteri di imputazione dei redditi dei beni in comunione legale patrimoniale. L’espresso rinvio operato dal legislatore tributario alla normativa codicistica, al fine di individuare la natura “personale” o “comune” del bene produttivo di reddito, fa sì che le incertezze manifestate dagli interpreti del diritto civile, in ordine alla riconducibilità o meno di uno specifico bene alla comunione immediata o de residuo, si rifrangano sulla corretta individuazione del regime impositivo applicabile ad alcuni redditi prodotti all’inter­no del nucleo familiare.

Con specifico riferimento ai redditi da partecipazione in società, dopo alcune incertezze iniziali, la Suprema Corte di Cassazione è giunta solo di recente a statuire la riconducibilità alla comunione legale immediata delle partecipazioni non solo in società di capitali, ma anche di persone, acquistate in costanza di matrimonio da coniugi sposati in regime di comunione dei beni, con conseguente imputazione al 50% fra i due coniugi dei relativi redditi. Maggiori perplessità si registrano in relazione ai modelli impositivi operanti per i redditi derivanti dall’eser­cizio di un’impresa da parte di uno o entrambi i coniugi sposati in regime di comunione legale. Tal volta, infatti, le soluzioni ipotizzate in via interpretativa ai fini tributari, in mancanza di una specifica disciplina normativa, non trovano un’e­satta corrispondenza nella relative disposizioni del codice civile.

Some remarks on the importance of matrimonial property regime in the imputation of participation income or income deriving from the exercise of business activity

Art. 4 of the Income Tax Consolidated Act (ITCA) establishes the criteria for allocating income from assets forming a community of property between the spouses. The express renvoi made by tax rules to the Civil Code, aimed at identifying the “personal” or “common” nature of a certain asset producing income, determines that the uncertainties expressed by civil law scholars on the amenability of a specific asset to the immediate or de residuo community, have great incidence on the correct identification of the applicable tax regime to certain sources of income produced within the familiar sphere.

With specific reference to participation income, after certain initial uncertainties, the Italian Supreme Court (ISC) recently held that participations in commercial companies and in partnerships are part of the immediate community of property, if they were purchased after the marriage by the spouses that agreed to enter in the community of property regime, with consequent imputation of the relative income in the mea­sure of the 50% to each spouse. Tax methods applicable to the income produced by a business activity carried out by one or both spouses that entered in the community of property regime appear quite problematic. In fact, the solutions envisaged by tax scholars, in absence of a specific tax discipline, do not find an exact correspondence in the relevant provisions of the Civil Code.

1. Regimi patrimoniali coniugali: beni in comunione legale immediata, beni in comunione de residuo e beni personali Con la riforma del diritto di famiglia, attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151, viene introdotto come regime patrimoniale coniugale ordinario il regime della comunione legale, operante salva diversa convenzione espressa e volto a realizzare, anche a livello patrimoniale, la perequazione fra coniugi che ha ispirato la cennata riforma. Come noto, la riforma del diritto di famiglia ha rafforzato il profilo economico dell’istituto familiare, sancendo l’u­guaglianza fra i coniugi. Il previgente regime della separazione dei beni era, infatti, inquadrato in un momento storico nel quale, l’attività del marito era solitamente svolta fuori dell’ambito familiare e quindi maggiormente lucrativa di quella della moglie che, anche quando non si dedicava in via esclusiva alle attività domestiche, raggiungeva comunque dei livelli reddituali inferiori, confinata quindi in un ruolo di inferiorità sociale ed economica in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 29 e 30 della Cost. Il nuovo sistema legale, delineato oggi dagli artt. 159 ss. c.c., rimuove la sperequazione economico-sociale esistente fra i coniugi, stabilendo che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione matrimoniale, è quello della comunione dei beni. La comunione è quindi il regime legale patrimoniale per tutti i matrimoni contratti successivamente al 20 settembre 1975, mentre per i precedenti, salvo diversa manifestazione di volontà, opera solo sugli acquisti di beni effettuati successivamente a tale data [1]. Il modello di comunione legale adottato dal legislatore non integra una comunione di tipo universale, comprensiva di tutti i beni dei coniugi, ma è una comunione di tipo “misto”. Il codice civile, infatti, disciplina due categorie di beni: quelli comuni (artt. 177 e 178 c.c.) e quelli personali (art. 179 c.c.). Dei beni comuni, inoltre, alcuni entrano nel patrimonio familiare al momento dell’acquisto (c.d. “comunione immediata”), altri solo allo sciogli­mento della comunione medesima, se ancora esistenti (c.d. “comunione de residuo”). Formano oggetto di comunione immediata, ai sensi del comma 1, lett. a), art. 177 c.c., gli acquisti compiuti dai coniugi, anche disgiuntamente, in costanza di matrimonio, fatta eccezione per i beni personali, l’azienda coniugale costituita o acquistata dopo il matrimonio e gestita da entrambi i coniugi, nonché gli utili o incrementi dell’azienda che apparteneva ad uno solo dei coniugi già prima del matrimonio e che viene successivamente gestita da entrambi i coniugi (art. 177, lett. d), c.c.). Rientrano, invece, nella comunione de residuo, ai sensi degli artt. 177, comma 1, lett. b) e c) e 178 c.c., [continua..]

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