Con la sentenza annotata, la Suprema Corte ha introdotto importanti principi in tema di redditometro in relazione all’onere della prova incombente sul contribuente. Superando un precedente orientamento più volte ribadito, il giudice di legittimità ha di fatto ritenuto sufficiente per il contribuente dimostrare l’esistenza della provvista per un determinato periodo di tempo. La Cassazione, dunque, ha ritenuto che la disposizione exart. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973, pur non prevedendo esplicitamente la prova diretta che determinati redditi siano stati utilizzati per coprire determinate spese contestate dal fisco, richiede d’ora innanzi una mera prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Viene così accantonato il nesso eziologico ovvero la prova diretta tra provvista patrimoniale e spesa contestata. Una congrua valutazione del rapporto tra entità e durata della provvista, in relazione alla spesa contestata, costituisce sufficiente elemento fattuale e circostanza probatoria atta a superare la presunzione sintetica.
Presumptive taxation and asset increases: the duration of the financial availability overcomes the tax presumption With the commented decision, the Italian Supreme Court (ISC) has introduced important principles on the system for assessing income presumptively (so-called redditometro) related to the taxpayer’s burden of proof. Overcoming a previous approach followed for a long time, the ISC has considered sufficient for the taxpayer to prove the existence of the asset for a given period of time. The ISC, therefore, held that the rule laid down by Art. 38, para. 6, Presidential Decree no. 600/1973, although it does not explicitly provide the direct proof that certain sources of income were used for hiding costs claimed by tax authorities, shall be interpreted as requiring a mere documentary evidence on symptomatic circumstances of the fact that this has happened or could have happened. In this way, the causal link or the direct evidence between the assets and the challenged cost are set aside. An appropriate assessment of the relationship between size and duration of the asset, in relation to the challenged cost, constitutes a sufficient factual element and an evidentiary circumstance able to overcome the system for assessing income presumptively.
Cass., sez. trib., 6 agosto 2014, n. 17663 – Pres. Cappabianca, Rel. Iofrida
Imposta reddito persone fisiche e giuridiche – Accertamento – Redditometro
RITENUTO IN FATTO
Q.C.E. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 21/02/2008, depositata in data 16/05/2008, con la quale, in una controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 (stante l’acquisto di due unità immobiliari per un valore non compatibile con il reddito dichiarato), per maggiore IRPEF dovuta per l’anno d’imposta 2000, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, a fronte dell’incremento patrimoniale provato dall’acquisto di due unità immobiliari, la contribuente non aveva fornito la prova della provenienza del maggior reddito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, attesa l’irrilevanza di alcuni elementi documentali offerti dalla medesima in prova contraria (quali: la disponibilità, al 31/12/1999 di un saldo “di Euro 255.129” su conto corrente cointestato ovvero di un saldo di “Euro 323.264,93”, non essendo state comunque dette somme impiegate per fornire la provvista necessaria all’acquisto degli immobili, ma per altre operazioni;
l’ottenimento, il giorno della stipula del rogito notarile, di un’anticipazione bancaria di oltre Euro 278.000,00, non essendone stato dimostrato l’utilizzo, attraverso produzione di copie degli assegni emessi o dei bonifici effettuati, per finanziare l’acquisto degli immobili e trattandosi di somme solitamente concesse dalla banca “a fronte di disponibilità liquide a breve, le quali, in assenza di prova contraria, presuppongono l’esistenza di redditi sottratti all’imposizione”).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’illogica e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, su fatto decisivo e controverso, vale a dire la disponibilità su conto corrente della provvista necessaria per gli acquisti immobiliari, avendo i giudici ritenuto non dimostrata “la lecita provenienza fiscale” di tale disponibilità finanziaria, ovvero che essa derivasse da redditi che avessero assolto l’imposta.
Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, non avendo i giudici dell’appello ritenuto sufficiente la prova contraria offerta dalla [continua..]