Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Raddoppio dei termini per l'accertamento, potere impositivo e tutela del contribuente (di Luigi P. Murciano)


La Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 26 del­l’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost., e inammissibili quelle proposte, con riguardo al medesimo articolato normativo, rispetto all’art. 3, ult. comma, L. 27 luglio 2000, n. 212. La decisione di ritenere confor­me la previsione per la quale i termini per l’ac­certamento, in materia di imposta sul valore aggiunto, si raddoppiano in caso di violazione determinante l’ob­bli­go di denuncia ai sensi dell’art. 331 c p.p., per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/
2000, è in parte condivisibile, considerate, per un verso, la dimensione oggettiva dell’elemento integrante la condizione per l’operare dell’istituto, individuato nel­l’emergere, in sede di accertamento, di circostanze sufficienti a fondare l’obbligo di denuncia; per altro verso, la possibilità per il contribuente di devolvere al giudice tributario, ope exceptionis, le questioni relative alla sussistenza di tale elemento, ottenendo così tutela del proprio diritto di difesa. Rimangono tuttavia a­perti alcuni problemi, in particolare quello sull’ambito di applicazione della nor­ma, sia con riferimento all’aspetto oggettivo, con riguardo, cioè, all’individua­zio­ne delle violazioni penali legittimanti l’applicazione del “termine lungo”, sia con riferimento all’aspetto soggettivo, relativo alla possibilità che il raddoppio si estenda al soggetto titolare del rapporto d’imposta verificato quando questi non coincida col soggetto attivo del reato. Non risolve, del resto, la problematica della rilevanza che le modalità di acquisizione della notitia criminis ed il tempus commissidelicti possono assumere nell’ambito della fattispecie disciplinata dall’arti­colato normativo sottoposto a vaglio di legittimità.

Tax assessment's duplication of terms, taxing power and taxpayer's protection

The Constitutional Court considered groundless the question of constitutional legitimacy of Art. 37, paras. 25-26, Law Decree No. 223 of 4 July 2006, in relation to Arts. 3, 24, 25 and 97 of the Constitution and, on the other side, held inadmissible the question of constitutional legitimacy of the same paragraphs in relation to Art. 3, last paragraph, Law No. 212 of 27 July 2000. The decision to consider constitutionally acce­ptable the provisions that double the terms of tax assessment activities in case of cri­minal offences requiring to file a complaint according to Art. 331 of the Criminal Proce­dural Code, is only partially agreeable. In this respect, on one side, it shall be conside­red the objective dimension of the pre-condition of this institution (i.e. the identification during tax assessment activities of circumstances involving the duty to file a complaint) and, on the other, the possibility for the taxpayer to submit to the tax judge – ope exceptionis – the decision on all the issues concerning the existence of such pre-con­dition, in order to obtain a full enforcement of his right of defence. However, certain issues still remain open: in particular, from the objective point of view, the one con­cerning the identification of criminal offences that justify the application of the “long term”; and, from the subjective point of view, the issue concerning the possibility that such doubled term shall apply also to the taxpayer involved in case he is not also the author of the criminal offence. The decision does not even solve the related issue con­cerning the relevance that the methods of acquisition of the notitia criminisand the tempus commissi delicti shall have in the factual situation disciplined by the pro­visions subject to the question of constitutional compatibility.

Corte cost., 25 luglio 2011, n. 247 (udienza del 5 luglio 2011) – Pres. Quaranta, Rel. Gallo   Accertamento. – I.V.A. – Termini. – Loro raddoppio. – art. 57 d.P.R. n. 633/1972. – Illegittimità costituzionale. – Questione. – Art. 3, comma 3, legge n. 212/2000. – Inammissibilità. Accertamento. – I.V.A. – Termini. – Loro raddoppio. – art. 57 d.P.R. n. 633/1972. – Illegittimità costituzionale. – Questione. – Artt. 3, 24, 25, 97 Cost. – Infondatezza.   È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), inserito dal comma 25 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 –, e del comma 26 dell’art. 37, D.L. n. 223 del 2006, sollevata in riferimento al­l’art. 3, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell’art. 57, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), inserito dal comma 25 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 –, e del comma 26 dell’art. 37, D.L. n. 223 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione.   (Omissis) Nel corso di due giudizi riuniti promossi da una società a responsabilità limitata avverso due avvisi di accertamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) riguardanti, rispettivamente, gli anni 2002 e 2003, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con ordinanza depositata il 29 aprile 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione nonché all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), questioni di legittimità dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), quale modificato dal comma 25 dell’art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio [continua..]

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