Il trattamento fiscale del diritto di immagine degli sportivi è condizionato da molteplici fattori. Se per regola generale è applicabile il regime di tassazione dei redditi di lavoro dipendente, vi sono ipotesi in cui tornano applicabili altre categorie. Non mancano poi dubbi in merito al trattamento IVA. In ogni caso, si tratta di un regime non particolarmente incentivante, che ha spinto ad elaborare soluzioni tese a massimizzare il risparmio di imposta, fino ad ora contrastate fermamente dall’Agenzia e dalla giurisprudenza. L’avvento della nuova disciplina sull’abuso del diritto sembra però poter offrire nuove chiavi di lettura del fenomeno.
Tax aspects of the exploitation of sportspersons'image rights The taxation of sportspersons’image rights depends on many factors. As general rule is applicable the regime dedicated to income from employment. In any case, it is not a favorable tax treatment; for this reason have been developed many strategies to obtain a tax reduction, which however, untill now, have been firmly countered by the tax authorities and courts. The introduction of the new rule on the abuse of the law, however, seems to offer new solutions.
1. Inquadramento generale
I diritti della personalità, nel cui ambito va ascritto il diritto all’immagine dello sportivo, sono connotati, in via generale, dai caratteri della necessarietà, dell’imprescrittibilità, dell’assolutezza, della non patrimonialità e dell’indisponibilità [1].
L’esercizio del diritto all’immagine, segnatamente il suo sfruttamento economico [2], si compie mediante la stipulazione di accordi commerciali aventi ad oggetto lo sfruttamento dell’immagine [3]. Al riguardo, va evidenziato che non esiste una disciplina dedicata allo sfruttamento del diritto all’immagine; sicché, per l’effetto, la relativa regolazione rimane demandata interamente all’autonomia contrattuale delle parti.
Con specifico riguardo allo sfruttamento dell’immagine degli sportivi, questo si può realizzare secondo due modalità distinte: a) mediante la conclusione di un contratto “complesso”, volto a regolare tanto la prestazione sportiva quanto lo sfruttamento dell’immagine dello sportivo; b) attraverso contratti che hanno ad oggetto esclusivamente lo sfruttamento dell’immagine.
Va osservato, infatti, che la società sportiva non ha il diritto, automatico, di utilizzare l’immagine relativa alle sue prestazioni senza il consenso dell’atleta [4]. Ciò significa che vanno tenute distinte la prestazione sportiva, oggetto del contratto di lavoro subordinato od autonomo ex art. 3, L. 23 marzo 1981, n. 91, e l’immagine dell’atleta che la esegue. La società sportiva può pertanto disporre dell’immagine dello sportivo se e nella misura in cui sia intervenuto un accordo al riguardo tra le parti interessate, in ordine allo sfruttamento da parte della società dell’immagine dello sportivo (ad esempio, mediante la concessione dell’immagine a terzi, quali gli sponsor, per fini pubblicitari e promozionali).
Questo significa anche che lo sportivo conserva comunque il diritto di sfruttare/utilizzare autonomamente la propria immagine mediante un contratto “distinto”, avente, quale specifico e puntuale oggetto, lo sfruttamento della propria immagine per fini pubblicitari/promozionali non afferenti alle prestazioni (sportive) rese in favore della società.
2. Il trattamento fiscale del diritto all’immagine degli sportivi ai fini IRPEF
Alle suddette modalità di sfruttamento del diritto all’immagine degli sportivi corrisponde un peculiare e diverso trattamento fiscale ai fini IRPEF. Il regime fiscale dello sfruttamento dell’immagine degli sportivi varia, difatti, a seconda delle modalità con cui detto diritto è sfruttato.
Nell’ipotesi in cui il diritto all’immagine sia oggetto di un contratto “complesso”, [continua..]