Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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La presunzione di residenza fiscale in Italia può essere invocata anche a favore del contribuente (di Massimo Pellecchia)


Secondo la Corte di Cassazione, il contribuente può invocare la presunzione relativa di residenza in Italia ex art. 2, comma 2 bis, D.P.R. 22 dicembre 1986 (di seguito, TUIR), al fine di poter essere considerato residente fiscalmente in Italia. Ciò è consentito poiché i Supremi giudici ritengono applicabili alle presunzioni tributarie le regole che governano le presunzioni civilistiche. In particolare, poiché le disposizioni del codice civile stabiliscono che le presunzioni legali esentano dal fornire ogni prova coloro in favore dei quali sono poste, i giudici di Cassazione ritengono che in relazione alla presunzione relativa di residenza fiscale in Italia delle persone fisiche può essere invocata tanto dall’Amministrazione finanziaria quanto dal contribuente, in quanto la presunzione non indica il soggetto che può invocarla. L’occasione offerta dalla sentenza in commento consente di affrontare, in primo luogo, il tema delle regole che presiedono alle presunzioni legali in campo tributario, nonché gli effetti che la sentenza produce su quelle che si definiscono presunzioni sostanziali (contrapposte a quelle procedurali) e la possibile applicazione dei principi enucleati nella sentenza anche ad altre presunzioni legali previste in campo tributario, con particolare riferimento alla presunzione di residenza fiscale dei soggetti IRES ex art. 73, comma 5 bis ss., TUIR. Inoltre, nel presente contributo saranno vagliati gli effetti della sentenza anche in relazione alla corretta individuazione della residenza del contribuente ai fini delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

The presumption of tax residence in Italy may be invoked also by the taxpayer

According to the Italian Supreme Court, it is possible for the taxpayer to invoke the rebuttable presumption of tax residence in Italy, pursuant to Art. 2, para. 2-bis, Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986, in order to be considered resident in Italy for income tax purposes. The outcome of the judgment is based on the fact that the Italian Supreme Court (ISC) admits that provisions governing civil law presumptions shall apply also in the field of tax law. Since such rules provide that legal presumptions exempt the subject in favour of which they are provided from giving any evidence, the ISC considers that the aforementioned presumption may be invoke from each of the party involved in the lawsuit since the provision literally does not identify the subject in favour of which the presumption is provided. Such a decision may spread its effects also in the field of other tax presumptions provided in the tax system, and also the effects that the decision produces on “substantive” presumptions (opposite from “procedural” presumptions) and the possible application of principles laid down in the decision also to other tax presumptions, and, in particular, to the presumption of tax residence of corporate entities according to Art. 73, para. 5-bis et seq., Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986. Furthermore, in this paper the author analyses the effects of the decision also in relation to the correct identification of the taxpayer’s residence according to the double tax treaties.

Cass., sez. V, 10 ottobre 2014, n. 21438 – Pres. Cappabianca, Rel. Greco Imposta reddito persone fisiche e giuridiche – Imposta reddito persone fisiche, in genere – Imposte e tasse in genere – Rimborso dell’imposta – Soggetti d’impo­sta, in genere SVOLGIMENTO DEL PROCESSO B.R. impugnò il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso della ritenuta applicata dalla spa FINSTAR a titolo d’imposta, con l’aliquota del 27%, sui dividendi da partecipazione da lei percepiti nell’esercizio 2001 nella qualità di socio, dividendi successivamente inseriti nella dichiarazione dei redditi e sui quali era stata corrisposta la relativa imposta, venendosi a realizzare una doppia imposizione. Assumeva di essere stata erroneamente considerata dall’ufficio residente all’estero, laddove, come persona fisica residente in Italia, i detti dividendi avrebbero dovuto esserle corrisposti dividendi senza l’applicazione della ritenuta prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3. La contribuente, cittadina italiana, pur avendo trasferito la residenza anagrafica in Svizzera, sosteneva doversi tuttavia considerarsi “fiscalmente residente” in Italia alla luce di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del tuir, disposizione aggiunta dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 10, comma 1, a tenore della quale “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”. Il giudice d’appello rilevato essere incontestato che la contribuente aveva avuto “la residenza fiscale in Svizzera e che sulla base di tale presupposto la società della quale era socia aveva operato la ritenuta alla fonte sui dividendi pari al 27% ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3”, e che ella aveva “pagato due volte l’imposta sui dividendi, avendola inserita nella sua dichiarazione dei redditi al lordo”, riteneva che l’Agenzia delle entrate dovesse restituire delle somme alla contribuente, e che la somma da restituire fosse non la ritenuta alla fonte pari ad euro 74.459, ma l’imposta corrisposta con la dichiarazione, pari ad euro 36.318, secondo i calcoli della stessa amministrazione finanziaria. Ciò in quanto “determinante al fine del decidere era verificare se la residenza fiscale della contribuente fosse ancora all’estero nell’anno fiscale di riferimento”, residenza in ordine alla quale “la stessa contribuente ammetteva non essere stato ancora formalizzato il trasferimento a Roma”, invocando in proposito la presunzione di residenza in [continua..]

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