<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Sulle plusvalenze da esproprio: imputazione per “cassa” ed esclusione dalla tassazione delle somme erogate con ingiustificato ritardo (di Paola Marongiu)


Secondo la Suprema Corte di Cassazione la percezione di somme in relazione all’iter di esproprio è condizione necessaria e sufficiente affinché si configuri una plusvalenza tassabile, affermando un principio generale di imposizione per cassa, salva l’eccezione di un ingiustificato ritardo nell’erogazione, causato da un comportamento capzioso e dilatorio, da parte della Pubblica Amministrazione.

I principi costituzionali dell’imparzialità, dell’efficienza e del giusto processo, sul versante nazionale, e la giurisprudenza della CEDU, su quello comunitario, impongono che la Pubblica Amministrazione, cui non si sottrae l’Agenzia delle Entrate, non possa trarre indebito vantaggio da comportamenti lesivi dei diritti e de­gli interessi legittimi del cittadino.

On capital gains from expropriation: taxation on a cash basis and tax exemption of sums paid with an unjustified delay

According to the Italian Supreme Court, the receiving of sums following to expropriation is a necessary and sufficient condition to realise a taxable capital gain, in application of a general principle of taxation on a cash basis, except in case of unjustified delay in the payment caused by a captious and delaying behaviour of the Public Admi­nistration.

The constitutional principles of impartiality, efficiency and due process of law – on the national level – and the ECtHR case law – on the European level – provide that the Public Administration, which includes also Tax Authorities, shall not receive an unfair advantage from behaviours infringing citizen’s rights and legitimate interests.

1. Premessa La Corte di Cassazione, in una sentenza di notevole interesse, ha affrontato la questione relativa alla tassabilità della plusvalenza derivante da procedimento espro­priativo [1], con particolare riferimento al momento impositivo delle somme pagate a tale titolo. I Supremi Giudici hanno mantenuto fermo il proprio orientamento, già espresso in altre sentenze, sulla tassazione per cassa delle somme de quibus, ma hanno aggiunto un nuovo, importante tassello, ricorrendo, per negarne la tassabilità in caso di ingiustificato ritardo nell’erogazione imputabile ad un comportamento capzioso e dilatorio della Pubblica Amministrazione, alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e ai precetti costituzionali e, in particolare, agli artt. 97, 111 e 117. Ciò in ragione del fatto che la Convenzione Europea del 1950 costituisce fonte del diritto comunitario, alla quale l’interprete e i Giudici nazionali devono cercare di conformarsi, se la norma non si presenta “rigida” e si presta ad una differente soluzione interpretativa, salvo il ricorso alla prospettazione della questione di legittimità costituzionale. 2. Il quadro normativo L’art. 11, con due commi separati, della L. 31 dicembre 1991 [2], n. 413, la c.d. legge Formica, ha introdotto, nella categoria dei redditi diversi, due distinte e nuove ipotesi di plusvalenze, il cui comune tratto distintivo è di essere generate non da un’attività produttiva del proprietario o del possessore, ma dalla mera destinazione edificatoria in sede di pianificazione urbanistica dei terreni, novellando l’allora art. 81 (ora art. 67) del T.U. delle imposte sui redditi. Il comma 1 prevede che «le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», mentre il successivo comma 5 [3], ampliandone la portata, vi ha inserito «le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano attività di imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M. 2 aprile 1968 [4], definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni». Innanzitutto, una prima precisazione sul dato normativo. Come si evince dalla lettura del comma 5, sono escluse da tassazione [continua..]

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