Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Autonomia e pluralità di disposizioni nel sistema dell'imposta di registro: contributo ad una riflessione in chiave evolutiva (di Susanna Cannizzaro)


Il sistema del tributo di registro sembra escludere, almeno secondo un determinato approccio, la rilevanza del collegamento negoziale e, più in generale, l’ap­prezzamento unitario di assetti negoziali complessi che si articolano in una pluralità di atti non contestuali. La disciplina dell’imposta di registro, proprio in ragione del suo stretto legame con gli atti di esercizio dell’autonomia privata, tuttavia, non pare possa essere letta in modo indipendente da come vengono intesi e considerati, in termini giuridici, gli atti stessi nell’ordinamento. Nell’impostazio­ne moderna è la causa concreta a fungere da parametro per interpretare gli atti di esercizio dell’autonomia privata (semplici e complessi) al fine di identificare tutti gli interessi perseguiti, valutarne la meritevolezza, determinare la struttura negoziale ed, in ultimo, individuarne e qualificarne gli relativi effetti. Il lavoro è volto, in quest’ottica, a fornire un contributo per l’interpretazione in chiave evolutiva delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 131/1986 sulla base delle quali deve valutarsi l’unicità o la pluralità di disposizioni negoziali ai fini dell’applicazione del tributo.

Autonomy and plurality of provisions in the stamp duty discipline: some remarks for an evolutionary analysis

According to a certain approach, the discipline of stamp duty seems to exclude the relevance of the contractual link and, more in general, the unitary appreciation of complex contractual regulations articulated in a plurality of acts made in different dates. By virtue of its strict link with the acts expression of private autonomy, the discipline of stamp duty does not seem to be independent from how such acts are classified by the legal system. In the modern approach, the “concrete consideration” represents the parameter for interpreting the acts made by private parties (simple or complex), with the purpose to identify all the interests pursued, establish their worthiness, determine its contractual structure and, finally, identify and qualify their effects. In this view, the work is aimed at providing a study for an evolutionary interpretation of the rules contained in Presidential Decree no. 131/1986, on the basis of which the uniqueness or plurality of contractual provisions shall be assessed for tax purposes.

1. Premessa L’imposta di registro è, come noto, un tributo con origini antiche [1], la cui struttura, nel tempo, poco e lentamente si è evoluta per far fronte alla crescente complessità dei traffici giuridici. Il sistema di tale tributo, da molti qualificato come “imposta d’atto”, pare infatti escludere, almeno secondo un determinato approccio, la rilevanza del collegamento negoziale e, più in generale, l’apprezzamento unitario di assetti negoziali complessi che si articolano in una pluralità di atti non contestuali. La tematica è spesso ricorrente in giurisprudenza ed è oggetto di dibattito in dottrina ma, prima che sotto il profilo fiscale, il problema si pone sul piano sostanziale. Emerge, infatti, nella prassi negoziale la difficoltà di adattare categorie e schemi civilistici connotati da una certa semplicità e linearità in quanto frutto di antiche strutture economico-sociali a modelli negoziali ben più articolati. Tale difficoltà non sfugge alla giurisprudenza e alla dottrina civilistiche che soprattutto di recente, hanno riservato alle tematiche della causa e del collegamento negoziale un’attenzione particolare. Le considerazioni che seguono sono svolte quindi con l’intento di verificare se l’impianto del tributo di registro sia effettivamente inidoneo a consentire la considerazione unitaria, ai fini della tassazione, degli assetti negoziali complessi ed a fornire, in quest’ottica, degli spunti per una interpretazione evolutiva. 2. Nozione di disposizione autonoma nel sistema dell’imposta di registro Il nucleo centrale della definizione della fattispecie imponibile nel sistema dell’imposta di registro è identificato nella “disposizione”, in quanto specifica manifestazione di capacità contributiva, alla quale, ai sensi dell’art. 21, D.P.R. n. 131/1986, corrisponde un’autonoma applicazione dell’imposta [2]. Il termine “disposizione” era originariamente riferito alla singola attribuzione contrattuale (pertanto, prima che fosse accolto il principio dell’efficacia traslativa del consenso, alla singola obbligazione) [3]. Il rapporto fra possibile articolazione in più attribuzioni ed unicità del regolamento negoziale è stato successivamente colto dalla dottrina [4] (e acquisito dalla giurisprudenza [5]) attraverso l’identificazione del termine “disposizione” con “negozio giuridico”. Alla metà del secolo passato il riferimento al negozio poteva tuttavia implicare l’identificazione di “disposizione” e tipo legale. In dottrina si era infatti sottolineata la problematicità della questione con riguardo alla figura del negozio “misto” ovverosia a quelle manifestazioni di autonomia che più [continua..]

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