<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il percorso tortuoso nella definizione del concetto di sede dell'amministrazione (di Isabella Cugusi)


Il presente lavoro analizza il concetto di "sede dell’amministrazione", come criterio di collegamento soggettivo in grado di radicare la residenza fiscale delle società. L’in­dagine prende le mosse dalla genesi civilistica di detto concetto, per poi focalizzarsi sull’accezione peculiare attribuita in ambito tributario, attraverso una selezione della giurisprudenza più significativa.

The tortuos path for defining the concept of place of management

The present work analyzes the concept of “place of management”, as a subjective connecting criterion able to determine the tax residence of companies. The research starts from the genesis of this concept in civil law, and then it focuses on the peculiar meaning attributed to it in the tax field, through a selection of the most significant case law.

1. Premessa L’internazionalizzazione dei mercati impone alle imprese di pianificare la propria attività in ambiti sempre più globali. La caratteristica del contribuente globale è, infatti, la collocazione fuori dai confini nazionali della residenza o di altri elementi patrimoniali: il fenomeno della delocalizzazione è un Giano bifronte con il suo duplice aspetto, fisiologico o patologico, a seconda della effettività o dell’artificiosità del trasferimento di residenza all’estero. Nell’ambito del dibattito teso a definire i contorni della nozione di residenza fiscale delle persone giuridiche e ad individuare, quindi, i criteri di collegamento [1] con l’ordinamento legittimato all’esercizio del potere impositivo, ha assunto particolare importanza il criterio della “sede dell’amministrazione”. La lettura e l’analisi di alcune tra le più recenti pronunce della giurisprudenza tributaria di merito [2] conduce – nel solco segnato dalla Suprema Corte in importanti arresti degli ultimi anni [3] – ad una definizione, per così dire, “evoluta” della “sede dell’amministrazione”, di cui all’art. 73, comma 3, TUIR, offrendo l’ossigeno ad una problematica ormai bisognosa di nuove riflessioni. Nelle pagine che seguono verrà posto in disamina il concetto di “sede del­l’amministrazione”, evidenziando come la acritica trasposizione, nel contesto tributario, delle soluzioni interpretative ritagliate dalla giurisprudenza civilistica intorno alla nozione di “sede effettiva”, non solo non è più in grado di condurre a risultati soddisfacenti ma rischia di degradare la sede dell’ammini­strazione a criterio meramente formale. 2. L’influenza civilistica nella interpretazione del criterio della “sede dell’ammi­nistrazione” Come è noto, la definizione di sede dell’amministrazione, tradizionalmente accolta e riconosciuta dalla giurisprudenza tributaria, è il frutto di un innesto civilistico: più precisamente, la Cassazione civile nell’interpretare il concetto di sede effettiva o principale dell’impresa espresso dalle disposizioni civilistiche (quali, l’art. 46, comma 2, c.c. [4] o l’art. 9 L. fall. [5]) ha inteso accordare prevalenza al dato sostanziale, piuttosto che a quello formale, aderendo alla logica dell’effettività o alla c.d. real seat Theory [6]. Si è trattato, pertanto, di operare una differenziazione tra la “sede effettiva o principale” e quella “legale” [7]. In una prospettiva funzionalistica tesa, quindi, a differenziare questi due criteri, la Cassazione civile ha attribuito centralità alla sede [continua..]

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