In tema di transfer pricing internazionale la Cassazione si è ripetutamente espressa in favore di una qualificazione elusiva della norma di cui all’art. 110, comma 7 del TUIR. Al contrario, ora la sentenza si sofferma sulla natura sostanziale della disciplina, interpretando secondo modalità innovative la ripartizione dell’onere probatorio; secondo la Cassazione, sull’Amministrazione Finanziaria grava solo la prova della sussistenza di operazioni transnazionali, non dovendo essa dimostrare il vantaggio fiscale ritratto dal contribuente, dunque, non dovendo provare l’elusione.
New perspectives on the burden of proof in international transfer pricing Dealing with transfer pricing issues, the Italian Supreme Court (ISC) has often remarked that the national provision (Art. 110, para. 7, Presidential Decree No. 917/1986) is a specific anti-avoidance clause. On the contrary, decision No. 10739 of 8 May 2013 followed an innovative interpretation of transfer pricing rules, with particular reference to the burden of proof. In such decision, the ISC held that Tax Authorities shall demonstrate only the existence of cross-border transactions, while it shall not necessarily prove that the taxpayer obtained a reduction of his tax burden. Therefore, the Tax Authorities are not obliged to demonstrate an elusive behaviour.
Cass., sez. V, 8 maggio 2013, n. 10739 (udienza del 28 novembre 2012) – Pres. Greco, Rel. Bruschetta
Imposte sui redditi – elusione fiscale – transfer pricing – prova dell’elusione – necessità – non sussiste
La disciplina di cui all’art. 110, comma 7 del TUIR è norma di carattere sostanziale e rappresenta una difesa più avanzata di quella direttamente repressiva dell’elusione che, per tale ragione, non occorre dimostrare, incombendo sull’Amministrazione Finanziaria soltanto l’onere di provare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate, spettando invece al contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, TUIR, D.P.R. n. 917/1986.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 105/01/08 depositata in data 15 dicembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – in parziale riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini n. 199/01/06 depositata in data 30 ottobre 2006 – annullava l’avviso di accertamento n. (Omissis) IRPEG ILOR 2003 emesso dalla territoriale Agenzia delle Entrate nei confronti della contribuente Optima S.r.l. nella parte in cui venivano ripresi a tassazione costi per Euro 200.000 relativi al pagamento del marchio “Il cono d’oro” ritenuti dall’Ufficio indeducibili perché eccessivi oltreché maggiori redditi per complessivi Euro 557.566,23 relativi ad “abbuoni” a beneficio di controllate estere ritenuti non veritieri.
Secondo la CTR, con riguardo alla ripresa a tassazione di Euro 200.000, l’Amministrazione non aveva dato dimostrazione del minor valore del marchio “Il cono d’oro”. Una dimostrazione che non potevasi ricavare dalle sole allegate circostanze che il marchio, inventato solo tre mesi prima, non fosse ancora stato registrato e pubblicizzato o anche dalle contrarie affermazioni di imprese concorrenti. Con riguardo alla ripresa a tassazione di Euro 557.566,23 – ricondotta alla fattispecie cosiddetta di transfer pricing – dalla CTR si riteneva che l’Amministrazione non avesse dimostrato il regime fiscale di maggior favore dei Paesi esteri sede delle controllate. E, questo, perché l’ammontare degli sconti praticati alle controllate estere era da considerarsi plausibile e perché l’Amministrazione non aveva allegato il “valore normale” delle cessioni e mentre doveva considerarsi “inconferente” la evidenziata sproporzione tra prezzi praticati a clienti e prezzi praticati alle controllate.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro [continua..]