Il nuovo testo dell’art. 182 ter L. fall. ha recepito le indicazioni date dalla Corte di Giustizia UE nel caso Degano Trasporti, consentendo di ridurre anche l’importo dovuto per IVA e ritenute qualora il valore di liquidazione dell’attivo del contribuente debitore sia inferiore a quanto offerto. Il ruolo dell’asseveratore assume grande importanza in quanto volto a garantire la migliore soddisfazione dell’interesse pubblico.
The new discipline on yhe partial payment of taxes provided by art. 182 ter of bankruptcy law The new text of art. 182 bis of Bankruptcy Law has implemented the indications given by the CJEU in the Degano Trasporti case, admitting the reduction of the amount due for VAT and for withholding taxes, but only in the event that the taxpayer-debtor’s asset liquidation value is less than the amount offered. The role of the asseverator is of great importance as it seeks to ensure the best satisfaction of the public interests.
1. Gli antefatti storici e giuridici della modifica normativa
La novella legislativa di cui all’art. 1, comma 81, L. 11 dicembre 2016, n. 232 in vigore dal 1° gennaio 2017, nel mutare significativamente il contenuto dell’art. 182 ter L. fall., conclude un rapido percorso evolutivo che ha coinvolto, nell’interpretazione ed applicazione dell’istituto della c.d. transazione fiscale, sia la giurisprudenza nazionale e comunitaria sia la dottrina.
a)Senza poter ripercorrere nel dettaglio le alterne e successive vicende del dibattito[1] è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di legittimità [2] si è resa consapevole che il principio della disponibilità del credito tributario era ostacolato, nella specie, dalla lettera normativa del previgente testo dell’art. 182 ter il quale prevedeva la non falcidiabilità dell’IVA e delle ritenute fiscali a seguito dell’emotiva convinzione di un generale divieto comunitario alla «rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica» in materia di IVA.
A fronte di ciò la Suprema Corte ha fatto breccia in tale muro, distinguendo, in continuità con la maggioranza della giurisprudenza di merito, due diverse procedure (il concordato preventivo con e il concordato preventivo senza transazione fiscale) e, quindi, ammettendo la riduzione dell’IVA e delle ritenute quale conseguenza dell’assoggettamento del creditore tributario alle regole della maggioranza e, quindi, ad una piena parità all’interno del ceto creditorio secondo la disciplina del consenso ex art. 177 L. fall.
La Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha teorizzato una procedura di ristrutturazione alternativa a quella “con transazione fiscale” ed ha, quindi, permesso di superare l’ostativo dato letterale normativo.
b)L’onore di aver aperto il cammino alla completa rivisitazione della disciplina, già auspicata nelle Conclusioni dell’Avvocato GeneraleSharpston è, però, da riconoscersi alla sentenza CGE 7 aprile 2016, C-546/14, caso Degano Trasporti [3].
All’indomani di questa si è, infatti, accesa una nuova luce sul rapporto tra il principio di buon andamento dell’attività amministrativa ex art. 97 Cost. – nelle sue declinazioni di economicità ed efficienza – e la funzione della riscossione, ora da leggersi in termini di effettività del gettito e di presenza di oggettive garanzie di una misura del pagamento certa anche se diversa da quella accertata [4].
c)La giurisprudenza già da tempo aveva avanzato la necessità di una considerazione unitaria della ristrutturazione dei debiti tributari, anche con riguardo ad [continua..]