Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Spunti sulla nozione di attività economica degli enti pubblici in ambito IVA (di Barbara Denora)


L’articolo analizza la nozione di attività economica in ambito IVA con particolare riferimento agli enti pubblici ed è svolto nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2009 “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell’impre­sa e nella circolazione giuridica dei beni”.

Remarks on the notion of economic activity of public bodies in the field of VAT

The article analyses the notion of economic activity in the field of VAT, with particular reference to public bodies, and it was made within the 2009 PRIN research project on “Compensations, duties and transfer value in business law and in the legal circulation of goods”.

1. La nozione di “attività economica” rilevante ai fini IVA secondo la normativa europea: la centralità del mercato quale luogo di scambio in regime di libera concorrenza Il presupposto soggettivo dell’IVA si realizza, secondo la normativa nazionale, allorché l’operazione è effettuata nell’esercizio dell’impresa, arte o professione o, come indica più genericamente la norma europea, è resa nell’ambito dello svolgimento di un’attività economica. È evidente che la definizione offerta dal legislatore interno è diversa e maggiormente circoscritta rispetto a quella proposta dal legislatore europeo. In particolare, per quest’ultimo, l’at­tività economica rilevante ai fini IVA è volta alla cessione di beni o alla prestazione di servizi o allo sfruttamento di beni con il fine di ottenere introiti aventi carattere di stabilità. Ai sensi dell’art. 9 della Direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (ex art. 4 della VI Direttiva del 17 maggio 1977, n. 77/388/CE) «si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività». Il comma 2 dell’art. 9 citato precisa, a sua volta, che per attività economica si deve intendere ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle delle professioni liberali o assimilate, ri­entrando nel novero delle attività rilevanti quelle consistenti nello sfruttamento di beni, materiali o immateriali, per ricavarne introiti con un certo ca­rattere di stabilità. A questo proposito è stato correttamente rilevato come il requisito di economicità sia inteso in senso “oggettivo” in quanto la norma si limita a de­scrivere «il tipo di attività svolta (produzione, commercio, ecc.) o il tipo di azione – di sfruttamento – da esercitare sui fattori della produzione» al pun­to che «nella direttiva comunitaria sembrerebbe prescindersi totalmente dal rapporto ricavi-costi» [1]. A ciò si può aggiungere che l’economicità dell’attività è necessaria ma non sufficiente di per sé ai fini dell’integrazione del presupposto soggettivo dell’IVA in quanto requisito imprescindibile è che l’attività economica sia rivolta al mercato e ciò in quanto il tributo mira a salvaguardare il libero mer­cato e ad eliminare effetti distorsivi sulla concorrenza. Detta esigenza è prioritaria ed ineludibile al punto che un’attività economica che sia svolta in un settore ove il mercato e la concorrenza [continua..]

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