La nota a sentenza esamina la sottoponibilità a monitoraggio fiscale dei finanziamenti esteri infruttiferi, sia con riferimento alla detenzione degli stessi sia con riferimento ai trasferimenti che vi si riferiscono.
The “tax monitoring” discipline of foreign non-interest bearing loans This paper examines the application of the so-called “tax monitoring” discipline to foreign non-interest bearing loans, both in relation to their ownership and to the related transactions.
Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, sez. I, 19 maggio 2015, n. 874/1/15 – Pres. Tamborra, Rel. Rindone
Riforma Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sez. IX, 20 maggio 2014, n. 508/9/14.
Dichiarazione tributaria – Contenuto – Trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti – Obblighi di monitoraggio fiscale selettivo – Sussistenza – Condizioni – Movimentazioni di denaro mediante bonifici su conto corrente – Esclusione
Il contribuente che effettua movimentazioni di denaro verso l’estero mediante bonifici su conto corrente non è sottoposto ad obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale ex art. 2, D.L. n. 167/1990. La disposizione riguarda esclusivamente i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli realizzati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari residenti.
(Omissis)
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata in data 20 maggio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso respingeva il ricorso, proposto da (omissis) contro provvedimento di irrogazione sanzioni, emesso a seguito della mancata compilazione del modello RW, relativamente agli anni di imposta dal 2007 al 2010, sul presupposto che sussistesse in ogni caso a carico del contribuente l’obbligo della dichiarazione, perché la sua finalità era quella di “avere traccia delle operazioni effettuate da soggetti residenti, che avvalendosi di soggetti non residenti, si pongono al di fuori del circuito degli intermediari”.
Avverso tale sentenza presentava appello il contribuente e, nei motivi a sostegno del gravame, ne contestava il contenuto.
(Omissis)
Ritiene il Collegio che l’appello del contribuente sia fondato e debba quindi essere accolto, con la conseguenza che va riformata la sentenza emessa in primo grado.
Deve sottolinearsi che nel caso di specie l’Ufficio ha proceduto ad effettuare l’accertamento sulla base del contenuto di una Circolare la quale, come si sa, va considerata come una serie di indicazioni che l’Amministrazione fornisce ai suoi dipendenti, in modo che questi si adeguino a tali istruzioni.
Ovviamente, il contenuto della Circolare obbliga ad adeguarsi al suo contenuto solo coloro che ne sono i diretti destinatari, non avendo tali norme carattere obbligatorio e cogente nei confronti di tutti i cittadini, come, invece, doveva considerarsi una legge o un atto avente forza e valore di legge.
A ciò, si deve aggiungere che peraltro esiste anche una apposita norma di legge, esattamente l’art. 6, comma 4, della Legge n. 212/2000, secondo la quale l’Amministrazione non può chiedere al contribuente documenti o informazioni che sono già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni.
Nel caso in esame, invero, il [continua..]