In nome della violazione del diritto di difesa, con la Pronuncia 3 marzo 2016, n. 44 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui stabiliva (precedentemente alla riforma attuata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) che, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, fosse competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari avevano la propria sede. E, con riferimento al testo del citato art. 4 attualmente vigente, i Giudici della Consulta hanno censurato la parte della disposizione in cui è attribuita alla commissione tributaria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 446/1997, la competenza per le controversie proposte nei confronti di detti soggetti.
The territorial jurisdiction on tax dispute in first instance in which the tax collector is part: the intervention of the constitutional Court n the name of the violation of the right of defence, the Constitutional Court – with decision no. 44 of 3 March 2016 – declared the constitutional illegitimacy of art. 4 of Legislative Decree no. 546/1992 in the part in which it established (prior to the reform implemented by Legislative Decree no. 156 of 24 September 2015) that, for litigation brought against tax collectors, the Tax Court of first instance in which they have their seat shall be considered competent. With reference to the text of the abovementioned art. 4 currently in force, the constitutional judges have censored the part of the provision in which it attributed to the Tax Court of first instance – in whose circumscription the subjects inscribed to the professional register referred to in art. 53 of Legislative Decree no. 446/1997 have their seat – the competence for litigation brought against such subjects.
Corte cost., 3 marzo 2016, n. 44 – Pres. Criscuolo, Rel. Coraggio
Commissioni tributarie provinciali – Competenza territoriale – Giudizi contro i concessionari del servizio di riscossione – Circoscrizione diversa dagli enti locali concedenti – Art. 4, D.Lgs. n. 546/1992 – Illegittimità costituzionale
È costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nell’ipotesi in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(Omissis)
– La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze di identico tenore, emesse in data 10 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione tributariaprovinciale di Cremona ha sollevato, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell’ente locale concedente.
(Omissis)
A parere del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, nell’ipotesi in cui il concessionario abbia sede in un luogo significativamente distante da quello in cui ha sede l’ente impositore, il contribuente si vedrebbe costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l’immobile censito dall’ente impositore.
(Omissis)
La frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente produrrebbe, altresì, la violazione dell’art. 97 [continua..]