Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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IRAP e autonoma organizzazione: esercizio associato di attività professionali e impiego di dipendenti esecutivi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (di Giovanni Consolo)


Con le sentenze in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno offerto, in materia IRAP, importanti indicazioni in merito al presupposto dell’auto­noma organizzazione con riguardo all’esercizio di attività professionali.

Gli interventi delle Sezioni Unite sembrerebbero, invero, supplire alla mancata attuazione della L. 11 marzo 2014, n. 23, il cui art. 11, comma 2, aveva delegato il Governo a definire il concetto di autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità all’IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori, tenendo conto dei consolidati principi di fonte giurisprudenziale.

Nella sent. n. 7371/2016, la Suprema Corte ha affermato che, con riguardo alle attività professionali svolte in forma di società semplice o di associazione senza personalità giuridica, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione si presume sussistere in via assoluta in forza dell’art. 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 446/1997.

Nella sent. n. 9451/2016, la Suprema Corte si è, invece, espressa in merito all’ac­certamento dell’autonoma organizzazione nei casi in cui i professionisti si avvalgano di dipendenti e/o collaboratori nell’esercizio della propria attività, sancendo che il lavoro dipendente rileva ai fini dell’applicazione dell’IRAP solo qualora sia impiegato in modo non occasionale e superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Regional business tax (IRAP) and autonomous organization: professional activities carried out in an associated form and the hiring of employees with executive functions in the case law of the Italian Supreme Court

With the commented decisions, the Grand Chamber of the Italian Supreme Court (ISC) gave, in the field of regional business tax (IRAP), significant guidelines concerning the element of autonomous organisation with respect to the exercise of professional activities. The Grand Chamber’s ruling seems to compensate the failure of the Italian Government to implement Law of 11 March 2014, no. 23, whose Art. 11, para. 2, expressly delegated the Government to define the concept of “autonomous organisation” for the purposes of excluding from IRAP professionals, artists and small entrepreneurs, in the light of the well-established principles laid down by the case law. With decision no. 7371 of 2016, the ISC ruled that, with respect to professional activities carried out through partnerships or association without legal personality, the element of autonomous organisation is considered existent according to Art. 2, second period, Legislative Decree no. 446/1997. With decision no. 9451 of 2016, the ISC analysed the assessment of the autonomous organisation in all those cases in which professionals hire employees or consultants in the exercise of their activity, establishing that salaried job is relevant to the purposes of IRAP only if used not occasionally and exceeds the threshold of using an employee for secretary or merely executive tasks.

Cass., sez. un., 14 aprile 2016, n. 7371 – Pres. Cicala, Rel. Greco, P.M. (conf.) Apice Tributi locali – Irap – Presupposto – Autonoma organizzazione – Attività professionale in forma associata – Fattispecie – Società semplice – Sussistenza in ogni caso del presupposto In tema di Irap, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta, integra ex lege e in ogni caso il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione; ai fini dell’applicazione dell’imposta in esame è, perciò, esclusa la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza di detto presupposto impositivo. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che, accogliendone solo parzialmente l’appello, ha riconosciuto il diritto della società semplice (omissis), svolgente attività di amministratore condominiale, al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive versata per gli anni dal 1998 al 2002, e non anche per il 2003, il cui importo di euro 609 era stato portato in compensazione l’anno successivo. Il giudice d’appello, infatti, premesso che l’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce al primo periodo che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi”, e rilevato che ai sensi del secondo periodo “l’attività esercitata dalle società e dagli enti è da considerare in ogni caso presupposto d’im­posta”, ha ritenuto che nella specie “la sussistenza delle circostanze che legittimano l’applicazione del tributo deve essere riscontrata attraverso un’analisi economica e qualitativa dell’attività esercitata, potendo esistere attività autonome svolte in assenza di organizzazione di capitali e lavoro altrui, che a parere di questa Commissione sussiste in questo caso, in quanto il contribuente ha sufficientemente provato e documentato nel ricorso introduttivo tale assenza, avendo esercitato la propria attività autonoma in via quasi esclusivamente personale, senza l’ausilio di personale dipendente e/o di ingenti cespiti”, sicché “manca il presupposto impositivo previsto dall’art. 2 del d.lgs. 446/97”. La società contribuente resiste con controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., l’amministrazione ricorrente censura la [continua..]

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