La Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione, in tema di frodi IVA, giungono a differenti conclusioni in relazione alla possibilità di disconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA per l’acquirente, soggetto passivo, che partecipi con il proprio acquisto ad un’evasione commessa dal fornitore o da altri soggetti.
Se per la Corte di Giustizia è pacificamente necessario valutare la buona fede dell’acquirente, potendo quest’ultimo rispondere della frode di terzi solo se «sapeva o avrebbe dovuto sapere», la giurisprudenza della Cassazione, attribuendo rilevanza all’autonoma categoria delle operazioni soggettivamente inesistenti e affievolendo l’onere probatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria di dimostrare l’assenza di buona fede dell’acquirente, finisce per stravolgere i principi e i criteri interpretativi dei Giudici lussemburghesi.
Ne deriva una posizione che rischia di tradursi in una responsabilità oggettiva per l’acquirente e che comporta il pericolo di trattare allo stesso modo situazioni differenti, senza tutelare chi, in buona fede, «non sapeva e non poteva sapere».
The non-deductibility of VAT for the purchaser who «knew or should have known» The Court of Justice of the European Union (CJEU) and the Italian Supreme Court (ISC) reached different conclusions on the right to deduct VAT to the purchaser, which is the taxable person, who takes part with his purchase to a tax evasion committed by the supplier or by other persons.
If the CJEU requires to evaluate the good faith of the taxable person, which can be liable only if it “knew or should have known”, the domestic case law, giving relevance to the autonomous category of subjectively non-existent transactions and minimising the tax authorities’burden of proof to demonstrate the absence of good faith of the purchaser, gives rise to a distortion of the principles and criteria expressed by the Court of Luxembourg.
This leads to the creation of a sort of objective liability for the purchaser, involving the risk of treating different situations in the same way, without protecting those taxable persons who, in good faith, “did not know and could not have known”.
Corte di Giustizia UE, 13 febbraio 2014, causa C-18/13, Maks Pen EOOD
IVA – Detrazione – Principio di neutralità – Frode o abuso – Diniego del diritto a detrazione – Conoscenza o conoscibilità della frode in capo al cessionario o committente – Dimostrazione mediante elementi oggettivi – Necessità – Onere probatorio in capo all’amministrazione finanziaria – Sussiste.
La normativa dell’Unione Europea in materia di IVA va interpretata nel senso che in ipotesi di evasioni o irregolarità commesse a monte di un’operazione soggetta al tributo, la detrazione dell’IVA assolta dal cessionario in relazione a prestazioni rese da un soggetto diverso dal fatturante può essergli negata solo se l’amministrazione finanziaria dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una combinazione negoziale fraudolenta, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(omissis)
PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI
22. Con la prima e con la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se la direttiva 2006/112 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’IVA riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o da un suo subappaltatore, e ciò segnatamenteperché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta.
23. Occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione (v. sentenza del 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
24. A tale riguardo, la Corte ha ripetutamente affermato che il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112 costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere assoggettato a limitazioni. In particolare, tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (v. sentenza Bonik, cit., punto 26 e giurisprudenza ivi citata).
25. Peraltro, dalla formulazione dell’articolo 168, lettera a), della direttiva [continua..]