La sentenza affronta il tema della tassazione dei i negozi collegati confermando l’orientamento per cui il collegamento negoziale può essere rilevato in sede di interpretazione del contratto e verifica degli effetti giuridici da esso scaturenti, ai sensi dell’art. 20 TUR. Questo approccio della Cassazione risulta coerente con gli sviluppi della dottrina e della giurisprudenza in tema di causa concreta del contratto e collegamento negoziale, ma non è privo di conseguenze sul perimetro di applicazione di altre disposizioni del TUR.
Stamp duty tax and contractual link in the Supreme Courts view This decision faces the issue of taxation of connected transactions and follows the trend according to which the contractual link may be ascertain during the interpretation of the contract and the check of its legal consequences, according to Art. 20 of the Stamp Duty Tax Consolidated Act (SDTCA). Such approach of the Supreme Court appears to be coherent with the developments made in literature and case law concerning the contract’s concrete cause and the contractual link, but it also has consequences on the field of application of other SDTCA’s provisions.
Cass., sez. trib., 19 giugno 2013, n. 15319 – Pres. Merone, Est. Cappabianca
Imposte di registro, ipotecarie e catastali – accensione di finanziamento bancario e apporto di immobili in fondo immobiliare con accollo del finanziamento – negozi collegati – effetto giuridico finale – compravendita – art. 20 D.P.R. 131/ 1986 non è norma antielusiva – lettura combinata con art. 1 D.P.R. 131/1986 – prevalenza contenuto sostanziale dell’atto (o degli atti collegati) da sottoporre a tassazione
L’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 è norma che, quand’anche ispirata a finalità genericamente antielusive, non configura “disposizione antielusiva” ma concorre, insieme all’art. 1 del medesimo decreto, a delineare la fattispecie imponibile del tributo. Per effetto di tali disposizioni, l’imposta di registro, pur mantenendo la struttura di tributo “d’atto”, mira a dare prevalenza alla sostanza rispetto alla forma negoziale e il presupposto del tributo deve individuarsi nei concreti effetti giuridici che le parti intendono realizzare per il tramite del negozio o dei negozi collegati, avuto riguardo all’effettiva e concreta causa del negozio che, nelle ipotesi di collegamento negoziale, deve essere apprezzata in modo unitario.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
2.1.1. – L’art. 20 D.P.R. n. 131/1986, richiamato ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dal D.Lgs. 347/1990, art. 13, recita: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente».
Proclamando, ai fini dell’applicazione delle imposte in rassegna, la preminenza del reale dato giuridico, dell’effettiva causa negoziale (“la intrinseca natura” e “gli effetti giuridici”) dell’atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare (“il titolo o la forma apparente”), la disposizione in esame, in combinazione con quella di cui all’art. 1 del medesimo testo di legge, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione, non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti (v. Cass. 10273/07, 2713/02).
La scelta – coerente con la storica evoluzione delle prestazioni tributarie in rassegna (cfr. Cass. 2713/02) dal regime di tassa (avente, come oggetto, l’atto da registrare, quale documento, e funzione tendenzialmente corrispettiva del servizio di registrazione e dei servizi ad essa connessi) a quello d’imposta (avente, come oggetto, l’atto da registrare, in funzione delle potenzialità economiche espresse dai relativi effetti) [continua..]