Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'imposizione diretta nel contesto dell'economia digitale: stabili organizzazioni (di Francesco Pedaccini)


Gli istituti tradizionali della fiscalità internazionale mostrano segni di cedimento dinanzi all’avanzare delle imprese digitali, che sono solite condurre all’estero le proprie attività senza ricorrere a strutture “fisiche”. Per assicurare, anche nel nuo­vo contesto, un equo riparto della potestà impositiva tra gli Stati, vengono prefigurate varie soluzioni: la stabile organizzazione “virtuale”, una ritenuta sulle transazioni digitali e la diverted profit tax. Si tratta di proposte ambiziose, che coinvolgono alcuni tra i cardini del vigente sistema di tassazione internazionale dei redditi.

Direct taxation within the context of digital economy:

Nowadays, all the traditional mechanisms of international taxation are showing signs of weakness with the increasing of digital enterprises, which are used to carry out their activities abroad without having a physical presence therein. In order to ensure, also in the new scenario, a fair allocation of taxing rights among States, various solutions shall be here discussed: the “virtual” permanent establishment, the introduction of a withholding tax on digital transactions and the diverted profit tax. These are ambitious proposals, which involve some of the basic principles of the current international tax system.

1. Dalla fiscalità dell’e-commerce … Negli ultimi tempi, le problematiche fiscali originate dallo sviluppo della c.d. economia digitale hanno suscitato la crescente attenzione dei media e delle organizzazioni internazionali. In particolare, i primi si sono concentrati sulle strategie di pianificazione fiscale impiegate dalle multinazionali del web per scontare, a fronte di guadagni spesso ingenti, infimi livelli di imposizione [1]. Le seconde – in specie, l’OCSE e l’UE – sono andate in cerca delle maggiori vulnerabilità di un sistema concepito nei suoi tratti essenziali negli anni ’20 del Novecento, avendo a riferimento modelli di business assai diversi da quelli attuali, oltre che delle possibili misure per porvi rimedio [2]. In realtà, la riflessione internazionale sul tema è tutt’altro che inedita. Essa affonda le sue radici nella seconda metà degli anni ’90, epoca alla quale risalgono i primi lavori dell’OCSE dedicati alla fiscalità del commercio elettronico [3]. Si segnalano, in particolare, le relazioni pubblicate in occasione delle conferenze di Turku (1997) [4] e di Ottawa (1998) [5], organizzate per discutere dell’eventuale opportunità di aggiornare il sistema vigente e assicurare, anche nel mutato contesto, la corretta ripartizione del gettito tra gli Stati coinvolti. In quelle occasioni, prevalse un approccio cauto e attendista [6]. Si preferì, cioè, provare ad applicare alla fiscalità del commercio elettronico i medesimi principi di neutralità, efficienza, certezza, effettività, flessibilità «which gui­de governments in relation to conventional commerce» [7]. Ne derivarono alcune integrazioni al Commentario OCSE (a un giudizio ex post, ben poco rilevanti ai fini pratici), intese a risolvere i dubbi originati dall’applicazione della nozione di stabile organizzazione, codificata dall’art. 5 del Modello di Convenzione, alle propaggini fisiche del mondo virtuale di Internet, quali server, siti web e Internet Service Provider [8]. Soluzioni più ambiziose erano invece al centro del report pubblicato il 15 dicembre 2005 dal Technical Advisory Group, incaricato tra l’altro di vagliare eventuali alternative alle regole contenute nel Modello di Convenzione [9]. Il documento affrontava, ad esempio, la proposta di eliminare la negative list contenuta nel par. 4 dell’art. 5 [10] e l’introduzione di un meccanismo di ritenute alla fonte per le transazioni on-line [11]. Ancora, vi si faceva riferimento alla possibile adozione, ai fini della valutazione delle transazioni intercompany, del c.d. formulary apportionment in luogo del criterio di libera concorrenza [12] e veniva discussa [continua..]

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