<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Implicazioni internazionali della disciplina dell'iva di gruppo (di Arnaldo Salvatore)


Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, le prestazioni di servizi rese dalla casa madre stabilita in un paese terzo, alla propria succursale stabilita in uno Stato membro dell’Unione Europea, costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA nel caso in cui la succursale appartenga ad un gruppo IVA considerato quale soggetto passivo unico ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tale impostazione potrà avere riflessi importanti nell’ordinamento italiano, soprattutto nella prospettiva dell’attuazione della delega in tema di gruppo IVA.

International implications of the vat group regime

According to the Court of Justice of the European Union, supplies of services made by the main establishment in a third country to its branch in a Member State constitute taxable transactions for VAT purposes when the branch belongs to a group regarded as a single taxable person for value added tax purposes (so-called VAT group). Such approach may have significant impact on the Italian scenario, especially in view of the forthcoming VAT group discipline.

1. Implicazioni transnazionali del gruppo IVA. La sentenza Skandia La recente sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. II, 17 settembre 2014, C-7/13 (Skandia) ha proposto all’attenzione generale il tema delle im­plicazioni transnazionali del gruppo IVA, con particolare riguardo al caso in cui la normativa comunitaria di cui alla Direttiva comunitaria 2006/12/CE sia stata fedelmente implementata nel senso di considerare il gruppo IVA alla stregua di un soggetto passivo unico. In tale ipotesi, problematiche molto delicate possono insorgere nei rapporti tra tale particolare soggetto – il gruppo IVA, appunto – e gli altri soggetti passivi IVA stabiliti sia al di fuori dell’Unione Europea che all’interno della medesima. La tematica, destinata a divenire di estrema attualità nello scenario italiano non appena sarà attuata la legge delega concernente, appunto, il gruppo IVA, è stata affrontata dalla Corte di Giustizia in termini piuttosto sorprendenti e per certi aspetti controversi: muoviamo, quindi, preliminarmente dalla disamina del contenuto della sentenza Skandia. Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia può essere riassunto nei termini seguenti: la Skandia America Corporation (nel prosieguo: “Skandia USA”), società di diritto del Delaware (Stati Uniti d’America) acquistava servizi informatici da soggetti terzi. Detti servizi erano destinati ad essere distribuiti – su scala mondiale – alle diverse società e succursali del gruppo Skandia, ivi inclusa la succursale svedese. Quest’ultima “processava” il prodotto informatico ricevuto dalla società statunitense in funzione delle esigenze delle so­cietà del gruppo Skandia residenti in Svezia – appartenenti e non al gruppo IVA – alle quali, da ultimo, il prodotto finale veniva fornito. In occasione delle suddette forniture – sia quella da Skandia USA alla succursale svedese sia quella dalla succursale svedese alle altre società del gruppo – veniva applicato un ricarico (“mark-up”) del 5%. La Skandia USA e la sua succursale provvedevano poi ad una ripartizione dei costi tramite emissione di fatture interne. Giova sottolineare come – per quanto ci consta – l’attività principale svolta dal gruppo multinazionale Skandia sia costituita dalla prestazione di servizi assicurativi e di natura finanziaria, in genere. Ritenendo che le forniture di servizi effettuate dalla Skandia USA a favore della propria succursale svedese costituissero operazioni autonomamente rilevanti ai fini IVA, dotate altresì del requisito di territorialità, lo Skatteverket (l’autorità fiscale svedese) ha chiesto il pagamento dell’IVA alla Skandia USA, addebitando l’imposta alla sua succursale in quanto centro di attività [continua..]

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