<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il giudice competente per l´azione di risarcimento danni conseguente al pagamento di tributi incompatibili con il diritto europeo (di Gianluca Contaldi)


Secondo la Corte di Cassazione le azioni di ripetizione di tributi indebitamente corrisposti, perché contrastanti con previsioni dell’Unione europea, e quella per l’azione danni da violazione del diritto sovranazionale, sono di competenza di giuridici diversi. La prima appartiene infatti alla giurisdizione delle commissioni tributarie, mentre l’azione di risarcimento danni deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Esse appaiono infatti, nella ricostruzione delle Sezioni Unite, quali azioni autonome e alternative. Tale assetto non sembra porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale nor­malmente lascia agli Stati membri la competenza a stabilire i rimedi utilizzabili dai singoli per far valere i diritti di origine europea, a patto che questi rispondano ai principi di equivalenza ed effettività. Pertanto, l’ordinanza della Suprema Corte in commento appare rispettosa sia del diritto europeo, sia del principio di speciali­tà che caratterizza la giurisdizione delle commissioni tributarie. Il punto che si spiega con qualche difficoltà attiene alla qualificazione dei rimedi come “alternativi”.

The competent judge to decide on claims for damages arising from the payment of taxes incompatible with EU law

According to the Italian Supreme Court (ISC), the jurisdiction in relation to actions for refund of taxes unduly paid because incompatible with EU law and the jurisdiction in relation to actions for damages arising from the violation of EU law belong to different judges. The first, in fact, belongs to the jurisdiction of tax courts, while the action for damages shall be proposed before the “ordinary” civil judge. In the view of the Grand Chamber, these actions appear to be autonomous and alternative. Such approach does not appear to be in contrast with the Court of Justice case law, which normally leaves to the Member States the power to determine the remedies available to individuals for enforcing their rights guaranteed by EU law, provided that these comply with the principles of equivalence and effectiveness. Therefore, the commented decision of the ISC is in line both with EU law and with the principle of speciality that characterises the jurisdiction of tax courts. The only point that leaves open some difficulties concerns the qualification of the remedies as “alternative”.

Cass., sez. un., ord. 20 novembre 2012, n. 20323 – Pres. Preden, Rel. Biagio Risarcimento danni per violazione del diritto UE – Ripetizione di indebito – Disapplicazione – Giurisdizione delle commissioni tributarie È di competenza del giudice tributario l’azione diretta ad ottenere il rimborso del­l’imposta, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione europea, avendo il ricorrente fatto valere, alla base della domanda di ristoro patrimoniale per mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria, una situazione giuridica aven­te natura e consistenza di diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato. FATTO B) propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lui promosso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il si­lenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Palestrina, all’istanza di rimborso, presentata dal ricorrente nel luglio 2009, della metà delle ritenute operate, a titolo di IRPEF, dalla Bancain qualità di sostituto d’imposta, sulle somme erogategli per incentivo all’esodo nel periodo maggio 2001-maggio 2005 (in virtù di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta quando il ricorrente aveva l’età di 52 anni). La domanda di rimborso si basava sulla circostanza che l’art. 17, comma 4 bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (poi divenuto art. 19, comma 4 bis, a seguito del d.lgs n. 344 del 2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), il quale aveva stabilito che il beneficio della riduzione a metà dell’aliquota IRPEF sulle somme anzidette spettava alle donne se avevano superato l’età di 50 anni e agli uomini se avevano superato l’età di 55 anni, era stato dichiarato in contrasto con il diritto comunitario in quanto introduceva una disparità di trattamento, in materia di condizioni inerenti al licenziamento, fondata sul sesso dei lavoratori e perciò vietata dalla Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/ CEE – con sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, causa C-128/07, Verga­ni (seguita dall’ordinanza del 16 gennaio 2008, cause C-128/07 ed altre). La norma in questione è stata poi abrogata dall’art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), ma con effetto dal 4 luglio 2006. il B) ha quindi chiesto al giudice adito, in primo luogo, il riconoscimento del diritto al rimborso, sostenendo la non operatività, nella fattispecie, del termine di decadenza qua­driennale stabilito dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In via [continua..]

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