<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La fiscalità del turismo: un'opportunità per le regioni, una tentazione per lo stato (di Giuseppe Scanu)


Il lavoro analizza lo stato di avanzamento del processo di attuazione del federalismo fiscale alla luce della legge delega n. 42/2009 e dei decreti delegati e mostra come la ricerca di uno spazio impositivo non già assoggettato ad imposizione erariale si restringe in misura significativa e passa attraverso il crocevia della ripartizione della potestà normativa tributaria tra Stato e Regioni secondo i principi di coordinamento.

La fiscalità del turismo rappresenta lo spazio ove le istanze di decentramento e la pervasività della legislazione statale si confrontano e possono entrare in conflitto.

Il recente ricorso a tributi “sul turismo” da parte dello Stato, della Regione Sicilia e della Provincia autonoma di Trento è sintomatico di quanto l’esigenza di coordinamento e la questione della ripartizione della potestà impositiva siano di estrema attualità nel delineare un rapporto tra Stato, Regioni e enti locali davvero improntato al principio di leale collaborazione.

In questo contesto l’intervento della Corte costituzionale supplisce alla vacanza delle norme di coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Uno sguardo all’esperienza spagnola in tema di autonomia tributaria decentrata mostra alcune analogie ma anche significative differenze rispetto alla prospettiva italiana.

Tourism taxation: an opportunity for the regions, a temptation for the state

This paper analyses the enforcement of fiscal federalism process in the light of Delegation Law No. 42/2009 and Delegated Decrees, and shows that taxable areas not already covered by State taxes are significantly reduced and governed by the distribution of taxing powers between State and Regions according to the principles of coordination.

Tourism taxation represents the field where the needs of tax decentralisation and the pervasive intervention of State law coexist and may enter into contrast.

The recent introduction of “tourism” taxes by the State, the Region of Sicily and by the Autonomous Province of Trento is symptomatic of how the need of coordination and the issue of distribution of taxing powers are extremely topical in shaping a relationship between State, Regions and local entities effectively based on the principle of loyal cooperation.

In this framework, the decision of the Constitutional Court fills the absence of coordination provisions of the finance of Regions with special statute and autonomous Provinces.

A look at the Spanish experience on decentralised tax autonomy shows certain similarities but also significant differences from the Italian situation.

1. Lo stato di attuazione del federalismo fiscale alla luce della legge delega e dei decreti delegati Il modello di federalismo fiscale scaturito all’indomani della L. n. 42/ 2009 di delega al Governo in attuazione dell’art. 119 Cost. ha sostanzialmente disatteso le aspettative delle Regioni e, in particolare, degli enti locali di poter contare su una propria leva fiscale. La prospettiva indicata dalla legge delega è ancorata ad una visione improntata alla gestione accentrata sul lato delle entrate e lo spazio riservato ai tributi propri regionali appare assai modesto [1] e non in linea con l’auspicato superamento della dissociazione della responsabilità impositiva da quella di spesa [2], potendosi al più ipotizzare la previsione di tributi di scopo o corrispettivi e di tributi ambientali [3]. La legge delega conserva in capo allo Stato una posizione privilegiata con l’esclusione «di ogni forma di doppia imposizione sul medesimo presupposto» (art. 2, comma 2, lett. o), oltre che di «interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo» (art. 2, comma 2, lett. t). Alle Regioni non resta che la possibilità di istituire tributi (propri) che annoverino presupposti non già “occupati” dal legislatore statale (art. 2, comma 2, lett. q), oltre che un certo margine di manovrabilità sui tributi derivati in ordine alle variabilità delle aliquote o alla previsione di esenzioni, deduzioni e detrazioni, ma pur sempre nei limiti indicati dalla legge statale (e nel rispetto della normativa comunitaria). Emerge l’impressione che la legge delega n. 42/2009 propenda per una cristallizzazione normativa della precedente situazione di quiescenza in cui versavano le autonomie sub-statali, propria di un’ottica transitoria dettata dall’assenza dei principi di coordinamento [4], ma tenga conto delle indicazioni tracciate dalla Corte costituzionale con la sent. n. 102/2008 [5] prevedendo una “clausola di esclusione” per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano [6]. Nel contesto federalista l’impianto del multilevel consitutionalism non risponde affatto all’equiordinazione ricavabile dall’art. 114 Cost., così come sterilizzate sono le aspettative comunali di poter istituire tributi propri [7]. E l’impressione si rafforza alla luce del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 [8], col quale si assiste alla “fiscalizzazione” dei trasferimenti [9] e alla trasformazione in tributi propri regionali di alcuni tributi minori istituiti e disciplinati da legge statale [10], ma nessuna apprezzabile prospettiva è riservata ai tributi propri in senso stretto i quali rimangono fattispecie del tutto residuale (o eventuale). A ben [continua..]

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