Nel pensiero della Corte di Cassazione, l’adesione allo scudo fiscale da parte del dominus di società garantisce la protezione penale nei confronti di quest’ultimo anche per i reati tributari commessi nella sua qualità di amministratore o socio di società. La decisione in commento fa leva sulla incerta nozione di dominus, ma sembra giungere a conclusioni condivisibili, supportate peraltro anche da ulteriori argomentazioni rispetto a quelle addotte dalla Corte.
Criminal aspects of the Italian “tax shield” and the concept of dominus of a company According to the Italia Supreme Court (ISC), the application to the tax shield by the dominus of a company allows the first to be protected against criminal charges connected to tax crimes committed in its quality of director or shareholder. The commented decision is grounded on the uncertain concept of dominus, but it reaches shareable conclusions, which are also supported by different arguments from those highlighted by the ISC itself.
Cass. pen., sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 44003 – Pres. Sirena, Rel. Izzo
Dichiarazione riservata per l’emersione di attività estere – c.d. Scudo fiscale – Effetti penali – Reati commessi in qualità di dominus di società – Causa di esclusione della punibilità – Applicabilità – Sussiste
La causa di esclusione della punibilità per il reato di infedele dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, garantita dall’accesso allo scudo fiscale, opera anche per i reati commessi nella qualità di amministratore o socio di società, nel caso in cui questi possa essere ritenuto il dominus della stessa.
(Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Ai fini del decidere è necessario premettere brevi cenni sulla disciplina del c.d. “Scudo fiscale” introdotta con il D.L. n. 78 del 2009, conv. in L. n. 102 del 2009.
La normativa consente il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute, irregolarmente, fuori dal territorio dello Stato, previo il pagamento di una imposta calcolata in modo percentuale rispetto alla entità del patrimonio scudato. Il rimpatrio si perfeziona con il pagamento dell’imposta e la procedura attivata non può costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente in sede amministrativa o giudiziaria. In particolare la regolarizzazione esclude la punibilità per i reati di cui al D. Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 5, nonché per i reati di cui al D.L. n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, lett. d) e f), del predetto L. n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate (cfr. richiamo che la legge 102 effettua nei confronti della L. n. 409 del 2001, artt. 14 e 15).
L’art. 13 della legge disciplina le modalità per il rimpatrio dei capitali ed è articolata in modo tale da garantire l’anonimato del soggetto che effettua lo “scudo”. Infatti l’incarico viene affidato ad intermediari mandatari, i quali effettuano il versamento delle somme dovute alla Banca d’Italia. Il rapporto tra il contribuente e mandatario è documentato da carteggi detenuti esclusivamente da tali soggetti.
5.2. Ciò premesso la tesi sostenuta dal ricorrente nei motivi di impugnazione è che difetta il “fumus commissi delicti” in quanto la somma imponibile evasa dalla “Z.” s.r.l. e di cui il L. era amministratore, era stata scudata e, pertanto, i relativi reati non erano punibili. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha disvelato la documentazione relativa alla regolarizzazione di capitali detenuti all’estero e scudati ai sensi della legge 102 sopra richiamata.
Nel provvedimento impugnato il Tribunale ha replicato che l’indagato aveva [continua..]