Il presente lavoro ha ad oggetto un commento ad una recente sentenza della Suprema Corte riguardante il regime ai fini IVA del rimborso delle anticipazioni sostenute dal mandatario. Premessi brevi cenni in merito al differente regime tributario previsto per il mandato con rappresentanza rispetto al mandato senza rappresentanza, il lavoro si conclude sottolineando come sia necessario individuare, caso per caso, la reale volontà delle parti, eventualmente indagando sul loro comportamento anche successivo alla conclusione del contratto e non limitandosi al tenore delle espressioni utilizzate nella eventuale scrittura regolatrice del rapporto.
The VAT regulation of the repayments of disbursements made by the agent: the case of a football players’ agent The present paper concerns a recent judgment of the Italian Supreme Court (ISC) on VAT rules of repayments of disbursements made by the agent on behalf of its client. After a brief survey on the different tax rules of such payments and the costs incurred by the agent in the name and on behalf of its client, the paper concludes that it is necessary to identify, in each case, the real will of the contracting parties, possibly investigating their behavior, even after the conclusion of the contract, not limited by the wording contained in the contract itself.
Cass., sez. trib., 18 dicembre 2013, n. 28285 – Pres. Cirillo, Rel. Perrino
IVA – Agente di calciatori – Avvocato procuratore sportivo – Base imponibile – Rimborso delle anticipazioni – Prova della contemplatio domini – Interpretazione delle clausole contrattuali – Modalità della fatturazione – Mandato con rappresentanza– Esclusione – Mandato senza rappresentanza – Sussistenza.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte da un mandatario senza rappresentanza (nella specie, un procuratore sportivo) nell’interesse della controparte, ma in nome proprio. Per giunta, l’esistenza o, come nel caso in esame, l’inesistenza della contemplatio domini può essere ricavata dal contenuto della scrittura privata esistente tra le parti, mentre risulta del tutto insignificante la circostanza che le somme anticipate siano state rimborsate.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
3. Con l’unico motivo del ricorso principale, propostoexart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3, sostenendo che non possa essere dedotta dalla base imponibile ai fini Iva la somma percepita a titolo di rimborso per anticipazioni fatte nell’interesse della controparte, ma senza spenderne il nome.
La formulazione del quesito e degli argomenti posti a suo fondamento sono chiari ed inequivoci, di guisa che il riferimento nel quesito all’art. 19 anziché al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15 (oggetto di eccezione d’inammissibilità del motivo da parte del contribuente) non innesta alcun elemento di confusione, potendo essere catalogato come mero, innocuo refuso.
3.1. Il motivo è fondato e va in conseguenza accolto.
Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile «3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».
3.2. La ratio della esclusione di dette somme dal computo della base imponibile è evidente, trattandosi di semplici partite di giro, che, come tali, non hanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio (in termini, Cass. 17 giugno 2011, n. 13324).
E che siano mere partite di giro, lo si evince dalla circostanza che il congegno della spendita del nome, espressamente evocato dalla norma, fissa un criterio d’imputazione soggettiva degli atti e, in particolare, dei negozi giuridici: la regola, fissata dall’art. 1705 c.c., comma 1, è che gli effetti diretti dell’atto si producono nella sfera giuridica del soggetto il cui [continua..]