La rateizzazione è oramai diventata una modalità ordinaria e automatica per l’adempimento dell’obbligazione tributaria. Solo per i debiti iscritti a ruolo, quando gli importi superano cinquantamila euro, è necessario comprovare lo stato di difficoltà in base a dei parametri che, essendo di tipo numerico, consentono ad Equitalia di concedere l’agevolazione della rateizzazione in modo piuttosto rapido ed obiettivo.
Il regime della decadenza presenta profili di indubbio interesse e si è tentato di comprendere se l’essenzialità dei termini di pagamento delle rate sia strutturale o semplicemente funzionale, anche in considerazione della natura spesso provvisoria dei debiti iscritti a ruolo.
The right to pay taxes by instalments: reaching a balance between taxpayer's protection and fiscal interest The payment of taxes by instalments has become a standard and automatic way of performing the tax obligation. Even in case of taxes already entered in the tax rolls and exceeding the amount of fifty-thousand euros, Equitalia (i.e. the Italian tax collector agent) may grant the right to pay by instalments in a fairly quick and objective manner, taking into account numeric parameters that prove the taxpayer’s difficulties in making the whole payment. Statute of limitations rules raise interesting issues, which are analysed in the article with the aim to understand whether the time limits for the payment of each instalment should be regarded as structural or functional, in light of the provisional nature of the debts recorded in the tax rolls.
1. Premessa
La dilazione del debito tributario, a seguito delle diverse modifiche normative, ha assunto oggi una diversa connotazione, con particolare riferimento alla posizione giuridica del contribuente; inoltre la rinnovata disciplina ha inciso su diversi principi e questioni come quelli dell’interesse fiscale, del rispetto dell’integrità patrimoniale del contribuente e della impugnabilità del provvedimento di diniego.
La rateizzazione, il cui massiccio uso si giustifica ancora di più alla luce dell’attuale quadro economico [1], è oramai un istituto maturo e molto flessibile, rappresentando un’ottima sintesi per il contemperamento dei contrapposti interessi, del contribuente e dell’Amministrazione, soprattutto quando si tratti della riscossione di crediti fiscali certi, ma non definitivi. Infatti,
- tutte le rateizzazioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate sonooramai automatiche, non essendo più subordinate ad alcuna forma di garanzia;
- le rateizzazioni di Equitalia, invece, se il debito da rateizzare è superiore ad euro cinquantamila, richiedono una istruttoria per verificare, unicamente sulla base di parametri numerici, l’esistenza della condizione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
Alla luce del dato normativo, della giurisprudenza e delle numerose Direttive di Equitalia, la discrezionalità nella rateizzazione è praticamente assente e ciò è legato alla natura di agevolazione ed al conseguente rispetto del principio di uguaglianza.
Sullo sfondo, infine, si agita la tematica della decadenza e dell’essenzialità dei termini di pagamento dei piani di rateazione. Sebbene la decadenza operi automaticamente, si tenterà di stabilire se l’essenzialità dei termini sia strutturale o soltanto funzionale; tanto al fine di prospettare l’eventuale rimessione in termini del contribuente decaduto dalla rateizzazione.
2. Le rateizzazioni automatiche
2.1. Le rateizzazioni automatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate
L’attuale disciplina delle rateizzazioni non riguarda solo il ruolo, che oramai rappresenta l’anello terminale della riscossione, ma si estende soprattutto a quei numerosi atti intermedi che lo precedono. Ne consegue che la competenza a decidere della rateizzazione in ordine a tali atti intermedi non può appartenere all’agente, bensì è dell’Agenzia. E d’altra parte va sottolineato, allo scopo di evidenziare i limiti che caratterizzano la stessa competenza dell’Agenzia in subiecta materia, come l’accesso alle rateizzazioni sia rimesso alla esclusiva iniziativa del contribuente, il quale unilateralmente potrà fruirne, finanche attraverso comportamenti concludenti, senza che detta iniziativa possa in alcun modo essere impedita [continua..]