I Giudici Europei aprono nuove prospettive in merito all’annosa questione della falcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo. La Corte di Giustizia, infatti, delinea principi e deroghe circa la corretta applicazione della normativa europea, per la quale tanto la giurisprudenza, quanto la prassi amministrativa, invocavano da sempre la necessità di garantire il soddisfacimento integrale del tributo. Tale pagamento, di per sé, invero, già foriero di una significativa alterazione dell’ordine legittimo delle cause di prelazione, era riconosciuto a livello nazionale come adempimento a connotazione sostanziale, come tale dovuto indipendentemente dall’attivazione della transazione fiscale ex art. 182 ter della legge fallimentare. Tuttavia, tale stringente vincolo europeo si è dimostrato un mero “equivoco”, poiché la Corte di Giustizia ha affermato che – sia pure in situazioni del tutto eccezionali, limitate e puntuali – il diritto dell’Unione non osta, in via assoluta, ad un pagamento parziale del tributo (nel caso in esame, all’interno di in una procedura concorsuale senza transazione fiscale).
EU law does not prevent the reduction of VAT following a pre-bankruptcy agreement The European Judges are opening new perspectives to the vexata quaestio of VAT reduced payment following pre-bankruptcy agreements. The Court of Justice of the European Union, in fact, outlines principles and exceptions to the correct enforcement of EU law, on which both the case law and the administrative practice have always invoked the need to guarantee the full satisfaction of such tax. This payment, in itself, was already suffering significant alterations in the hierarchy of creditors admitted to the procedure, and nationally it was recognised as a fulfillment having substantive nature, i.e. due regardless the introduction of the “fiscal transaction” by Art. 182 ter Bankruptcy Law. However, such stringent European requirement reveals to be a mere “misunderstanding”, since the Court of Justice held that – although in exceptional, limited and specific situations – EU law does not preclude, in principle, a partial payment of VAT (in the case under review, within a pre-bankruptcy proceedings without fiscal transaction).
Corte di Giustizia UE, sez. II, 7 aprile 2016, causa C-546/14 – Pres. Ilesič, Rel. Jarasiūnas
IVA – Le misure necessarie volte a garantire il prelievo integrale del tributo – La falcidia del credito IVA in una procedura di concordato preventivo – Sussistenza di circostanze eccezionali, puntuali e limitate – Ammissibilità
L’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative per garantire il prelievo integrale dell’IVA all’interno dei singoli Stati membri è un principio dell’Unione Europea che, in alcune circostanze – purché del tutto straordinarie e ben circostanziate – può essere derogato (come nel caso di una procedura di concordato preventivo senza transazione fiscale).
(Omissis)
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1; in prosieguo: la “direttiva IVA”).
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una proposta di concordato preventivo presentata dalla Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C., in liquidazione (in prosieguo: “Degano Trasporti”), dinanzi al Tribunale di Udine (Italia).
CONTESTO NORMATIVO
Diritto dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d), della direttiva IVA, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’“IVA”) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da unsoggetto passivo che agisca in quanto tale, nonché le importazioni di beni.
L’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva IVA dispone quanto segue: “Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari perdeterminare l’importo dell’imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l’importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l’importo delle operazioni esenti”.
Ai sensi dell’articolo 273, primo comma, della direttiva IVA: “Gli Stati membripossono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delleoperazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”.
Diritto italiano
Il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recante [continua..]