La presente nota si propone di evidenziare che la decisione in commento non trova supporto nella legge nazionale e nei principi europei, dai quali emerge la regola dell’obbligatorietà del contraddittorio procedimentale ogniqualvolta venga adottato un atto impositivo potenzialmente lesivo dei diritti del contribuente.
A decision restricting the taxpayer’s right to be heard in advance in conflict with the recent trend of the Grand Chamber of the Italian Supreme Court This paper aims at highlighting that the analysed decision contradicts both national law and EU principles, which show that the taxpayer must be heard before the issuance of a notice of assessment.
Cass., sez. trib., 13 giugno 2014, n. 13588 – Pres. Cicala, Rel. Cosentino
Procedimento di accertamento – Garanzie del contribuente – Mancanza di accesso nei locali dell’imprenditore – Non è obbligatorio il contraddittorio anticipato – Validità dell’avviso di accertamento
Il termine dilatorio di cui all’articolo 12, settimo comma, L. 212/00 non si applica in relazione agli atti impositivi che non siano stati emanati a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il signor M.B. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria Regionale del Piemonte, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato tre avvisi di accertamento Irpef rispettivamente relativi agli anni 2003, 2004 e 2005; con tali avvisi l’ufficio aveva rettificato il reddito del contribuente mediante un accertamento sintetico ex articolo 38, quarto comma, d.p.r. 600/73 fondato su elementi indicativi della capacità contributiva desunti da un questionario redatto dallo stesso contribuente e dall’esercizio dell’attività istruttoria di cui all’articolo 32 del medesimo d.p.r. 600/73.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto illegittimi gli avvisi in quanto emessi prima del decorso di 60 giorni dalla data dell’ultimo verbale di contraddittorio tra il contribuente e l’Ufficio; in particolare, disattendendo la prospettazione dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale ha affermato che la disposizione di cui al settimo comma dell’articolo 12 L. 212/00 trova applicazione non soltanto nell’ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente, ma anche nel caso di verifiche effettuate “a tavolino”, vale a dire mediante controlli effettuati in via cartolare nella sede dell’Agenzia delle entrate.
Il ricorso di articola su tre mezzi.
Con il primo mezzo si denuncia la violazione dell’articolo 12, settimo comma, L. 212/00; secondo la difesa erariale, la violazione del termine previsto da tale disposizione non determinerebbe, al contrario di quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la nullità dell’atto impositivo.
Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’articolo 12, settimo comma, L. 212/00 e degli articoli 32 e 33 d.p.r. 600/73 e 52 d.p.r. 633/72 in cui il giudice di merito sarebbe incorso ritenendo operante il termine di cui all’articolo 12, settimo comma, L. 212/00 anche nel caso, quale quello in esame, in cui l’avviso di accertamento consegua non ad accessi, ispezioni o verifiche presso i locali aziendali o professionali del contribuente, bensì [continua..]