Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Osservazioni in tema di diritti fondamentali della persona in ambito fiscale e riflessi sul giudicato tributario (di Alessandra Kostner)


I diritti fondamentali della persona, riconosciuti pienamente non solo dalla Carta costituzionale quanto, anche e soprattutto, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), assumono sempre più un ruolo primario nella gerarchia delle fonti tributarie. Ciò, in particolare, per quanto concerne le garanzie che necessariamente devono essere assicurate al contribuente nella fase di attuazione del prelievo fiscale.

La sent. n. 113/2011 della Corte costituzionale ha affermato la piena applicazione nell’ordinamento italiano in materia penale della tutela sancita dall’art. 6 della CEDU. Attraverso tale pronuncia, in particolare, la Corte ha dichiarato l’illegitti­mità costituzionale della disposizione nazionale che non prevedeva la revisione del processo a seguito di una pronuncia definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che avesse accertato l’avvenuta violazione della CEDU.

Alla luce sia della richiamata sentenza e delle rilevanti conseguenze da essa originate nel nostro ordinamento, che di quanto emerso dalle note pronunce “Lucchi­ni” e “Olimpiclub” (per quel che riguarda la rilevanza del giudicato esterno), sembra prospettabile che anche il giudicato tributario possa cedere di fronte ad accertate violazioni delle garanzie previste dalle suddette Carte internazionali.

Some remarks on fundamental human rights in tax law and consequences on the tax res judicata

Fundamental human rights, fully recognized by the Italian Constitution and, especially, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (so-called Charter of Nice) and by the European Convention on Human Rights (ECHR), are increasingly taking a primary role in the hierarchy of tax legal sources.

This especially happens with reference to the guarantees that must necessarily be granted to the taxpayer during the enforcement of tax obligations.

Decision No. 113/2011 of the Italian Constitutional Court considered fully applicable into Italian criminal law the protection enshrined in Art. 6 ECHR.

With this decision, in particular, the Court considered unconstitutional the provision of an Italian statute which did not allow the judicial review following a final judgment of the European Court of Human Rights that found out an infringement of the ECHR. In the light of the abovementioned judgment and of the well-known decisions Lucchini and Olimpiclub (with reference to the relevance of the “external” res judicata), it seems that a final tax judgment must be subject to judicial review if there are violations of the guarantees provided by these international instruments.

1. Premessa I diritti fondamentali della persona, affermati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza-Strasburgo) e dalla Con­venzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) spesso in maniera assai più pregnante rispetto a quanto avviene nell’ordinamento interno, assumono particolare rilevanza anche nella materia tributaria per ciò che attiene alle garanzie da riconoscere necessariamente al contribuente nell’attuazione del prelievo fiscale. In un’ottica garantista, la recente sent. n. 113/2011 della Corte costituzionale (ultima di un conforme filone giurisprudenziale) ha affermato la piena operatività delle tutele sancite dall’art. 6 della CEDU nell’ordinamen­to interno in materia penale al punto da censurare, sotto il profilo della legittimità costituzionale, la disposizione nazionale che non prevedeva la revisione del processo in presenza di una sentenza definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (c.d. Corte EDU o di Strasburgo) che avesse accer­tatol’avvenuta violazione della CEDU. Tale pronuncia non può che offrire lo spunto per riflettere sull’applicabi­lità delle garanzie sancite dalla CEDU e, ancor di più, dalla Carta di Nizza-Strasburgo, alla materia tributaria, nonché per domandarsi se, similmente a quanto avvenuto in materia penale, anche il giudicato tributario possa cedere di fronte alle accertate violazioni delle garanzie previste dalle suddette Carte internazionali. D’altra parte, una simile considerazione non deve sconvolgere se si pensa che l’intangibilità del giudicato tributario è già stata svalutata dalle note sentenze “Lucchini” e, in modo diverso e certamente meno incisivo, in quanto riguardante precipuamente la rilevanza del giudicato esterno, “Fallimento Olimpiclub”, allorquando si era in presenza di violazioni di norme o principi comunitari di origine giurisprudenziale (abuso del diritto fiscale). Ovviamente, tale riflessione implica necessariamente l’approfondimento di alcuni preliminari e necessari passaggi logici ed, in particolare, delle questioni riguardanti l’applicabilità delle Carte all’ambito tributario, il ruolo delle stesse nel sistema delle fonti ed, infine, la possibile risoluzione di eventuali contrasti tra una norma interna ed una disposizione, evidentemente maggiormente garantista, delle nominate Carte internazionali. 2. L’indiscussa applicabilità diretta della Carta di Nizza-Strasburgo all’ordi­namento interno: riflessioni sulla portata dell’art. 47 della Carta ai fini del riconoscimento di una tutela piena ed effettiva Al fine di comprendere se la Carta di Nizza-Strasburgo trovi diretta applicazione nell’ordinamento nazionale, occorre inquadrare la posizione assunta [continua..]

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