<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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De jure condendo: rapporti tra filtro amministrativo e processo tributario (di Massimo Basilavecchia)


La materia del contendere di una fase di filtro amministrativo difficilmente può essere diversa da quella del processo tributario; questa conclusione vale sia se il filtro segue un modello simile alla mediazione, sia se viene qualificato come rimedio amministrativo precontenzioso o arbitrale.

Future perspectives concerning the relationships between the administrative filter and tax litigation

The controversial aspects discussed in the filter administrative proceeding difficultly may be separated from tax litigation before courts. This conclusion seems to be correct both if the filter follows a model analogous to mediation and also if it qualified as a pre-trial or arbitration administrative remedy.

1. I filtri esistenti Nel dibattito, tornato attuale nel 2016, su una più o meno radicale riforma del processo tributario, due sono i punti certi sui quali vi è convergenza, perché qualsiasi nuovo sistema, sia esso l’evoluzione dell’esistente ovvero un ripensamento graduale, possa essere adeguato alle aspettative. Il primo è dato dalla valorizzazione del giudice tributario, al quale si chiedono (o meglio, al quale finalmente si concedono) una maggiore indipendenza e una migliore professionalità; il secondo è individuabile nella efficienza di strumenti preliminari al processo, di istituti destinati a fungere da filtro tra l’emanazione dell’atto impositivo e l’instaurazione della lite davanti al (nuovo) giudice tributario. Orbene, anche nel quadro di una radicale riforma, e di una assoluta libertà del legislatore nel progettare un nuovo organo filtro da anteporre alla fase pro­cessuale in senso stretto, non appare possibile prescindere dall’esistente, ossia dallo stato dell’arte. Quindi, in sostanza, occorre considerare, per essere realisti e non progettare in termini del tutto astratti, sia l’istituto del reclamo/mediazione, sia la giurisprudenza costituzionale che proprio sulla mediazione ha ribadito le condizioni e i limiti nei quali un filtro può operare (sent. n. 98/2014). Quanto al reclamo/mediazione, l’istituto può anche non piacere, può senz’al­tro essere considerato solo in senso improprio mediazione (lo ha rilevato anche la Corte costituzionale [1]), ma è indubbio che nel suo complesso abbia sostanzialmente superato lo scoglio del giudizio di costituzionalità [2] (salvo un punto essenziale, che è il cuore di questa relazione, ormai però corretto dalla normativa sopravvenuta); altrettanto indubbio è che si tratti di un istituto nato dall’Agenzia delle Entrate, istituto che in essa ha trovato, almeno finora, il principale sostenitore oltre che ideatore. Infatti, con una mossa abile e tempestiva, nel 2011 fu ideata la mediazione tributaria, proprio in funzione di filtro extraprocessuale, quasi a proteggere il contenzioso tributario dalla dilagante tendenza ordinamentale verso la media­zione stragiudiziale. Probabilmente preoccupata di un possibile ingresso della mediazione anche in materia, ma consapevole anche del fatto che una fase amministrativa di filtro e di riesame sarebbe stata utile anche alla stessa amministrazione (alla quale l’istituto era in origine riservato), l’Agenzia delle Entrate si fece proponente di una norma che se da un lato era in linea coi tempi, perché seguiva la moda del momento, ossia la mediazione, dall’altro ne sterilizzava gli aspetti più temuti dall’Agenzia: tre aspetti, in particolare, che possono essere individuati nella limitazione dell’istituto [continua..]

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