Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Sul regresso del coobbligato solidale, in seguito al perfezionamento di un accertamento con adesione (di Enrico Marello)


La nota a sentenza esamina l’estensione del diritto al regresso del coobbligato in solido che perfezioni un accertamento con adesione cui gli altri obbligati non hanno partecipato.

On the action of recourse of the joint and several guarantor following a tax settlement procedure

This comment analyses the extension of the right to file an action of recourse by the joint debtor that signed a tax settlement, which does not involve the other joint debtors.

Cass., sez. III, 7 maggio 2014, n. 9859 – Pres. Carleo, Rel. Rubino, P.M. (conf.) Patrone   Accertamento con adesione – Obbligazioni solidali – Esercizio del regresso da parte del coobbligato che ha perfezionato l’adesione – Procedimento di adesione al quale non partecipano gli altri coobbligati – Non spettanza dell’azione di regresso (Cod. civ., artt. 1304, 1309)   L’azione di regresso non spetta al coobbligato che ha perfezionato un accertamento con adesione con l’Amministrazione, quando al procedimento di adesione non hanno partecipato gli altri coobbligati.   R.D., in data 27.3.1997, con due distinti atti notarili alienava un terreno a L.G., ed altro terreno alla Althea s.r.l.; riceveva successivamente un avviso di accertamento dall’Ufficio del Registro competente relativo al valore degli immobili compravenduti, concordava con esso un importo a titolo di differenza per la relativa imposta, sia per il terreno venduto al L. che per il terreno venduto alla Althea s.r.l. e provvedeva al pagamento delle somme concordate. Nel 1999 agiva in regresso verso i due acquirenti, avendo pagato quanto richiesto dalla amministrazione in quanto obbligata solidale con gli acquirenti ai sensi dell’art. 57, T.U. n. 131 del 1986 e tuttavia essendo esclusivamente gli acquirenti gli obbligati sostanziali, ai sensi dell’art. 1475 c.c., e a quanto previsto nei contratti di vendita. Il Tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, rigettava la domanda compensando le spese legali al 50%. La R. proponeva appello, chiedendo che sia il L. che l’Althea s.r.l. fossero dichiarati tenuti a pagare l’imposta di registro e condannati a rifonderle quanto da lei versato all’amministrazione. L’Althea proponeva appello incidentale, chiedendo che la R. fosse condannata a versare integralmente le spese legali del giudizio di primo grado. L’avv. T.P.N., quale erede legittimo di R. D., propone ricorso per cassazione articolato in due motivi per la riforma della sentenza n. 869 del 15.9.2009 della Corte d’Appello di Bari, che ha rigettato sia il suo appello principale che l’appello incidentale della Althea s.r.l. La corte territoriale confermava la valutazione del primo giudice secondo il quale l’atto di accertamento unilateralmente effettuato dall’ufficio tributario nei confronti di uno dei condebitori in solido (con adesione o meno di questi), così come avviene per il riconoscimento di debito sottoscritto o l’accordo transattivo concluso dal singolo condebitore, non produce effetto nei confronti dei condebitori solidali che non vi abbiano partecipato e non abbiano dato il loro consenso al concordato tributario, ai sensi degli artt. 1304 e 1306 c.c. (omissis) Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1304, 1309 e 1475 c.c., nonché l’omessa ed [continua..]

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