Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il contraddittorio tributario in funzione deflattiva: una 'premessa/promessa' che non può essere tradita (di Ludovico Nicòtina)


Dovrebbe ritenersi ormai acquisita l’utilità di una fiscalità partecipata, nel segno della quale sono rinvenibili non pochi interventi legislativi anche in tema di metodi alternativi di risoluzione delle liti tributarie. L’idea, condivisibile, è che il co­involgimento del contribuente nell’accertamento dovrebbe consentire alle parti del rapporto d’imposta di risolvere, anche nell’interesse della collettività, le eventuali divergenze prima ancora della definizione dell’obbligo, “disinnescando” al suo sorgere ogni conflittualità. Contemporaneamente, tuttavia, il legislatore medesimo e, talvolta la giurisprudenza, hanno depotenziato queste garanzie relativizzandole. Si evidenziano, pertanto, alcune criticità, esaminando effetti e conseguenze del mancato contraddittorio procedimentale in diverse ipotesi di stretta attualità.

Audi alteram partem in tax proceedings as a tool for reducing tax trials: an unbetrayable “premise/promise”

Nowadays, the taxpayers’ involvement in tax assessments is undoubtedly fundamental and this is testified by various legislative interventions on ADRs in tax matters. The taxpayer’s involvement in tax assessments shall facilitate the parties to reach an agreement on potential controversies, avoiding the rise of any conflict. To this purpose, Italian tax law provides mechanisms of intervention in the tax assessment proceeding and tools for preventing conflicts between the taxpayer and the Tax Authorities. At the same time, these guarantees have been progressively weakened by the lawmaker and, sometimes, also by the Tax Courts. In fact, several dangerous “automatic” mechanisms have been introduced even in the ADRs, which may jeopardise the audi alteram partem principle. Certain recent decisions seem to put in crisis a “scale of values” that was apparently untouchable. The survey will, therefore, analyse the possible negative effects of the tax notice issued in violation of the time limits provided by Art. 12, para. 7, Taxpayer’s Bill of Rights; the judicial creation of abuse of law in tax matters; the risks linked to the improper use of standardised tax assessments; the criticizable reasonableness of the anticipation of judicial protection expressed by the forms of so-called facultative appeal and, finally, some remarks on the “tax mediation” provided by Art. 17-bis, which has been introduced in the Statute governing the tax trial.

1. Contraddittorio procedimentale tributario, un passo avanti e due indietro Il contraddittorio procedimentale, quale forma di partecipazione dei destinatari ai procedimenti amministrativi, si è andato affermando legislativamente dapprima in via generale, attraverso la notissima L. n. 241/1990 [1] e, successivamente, attraverso lo Statuto dei diritti del contribuente [2], in materia tributaria [3]. In vero, nel contempo, si formalizzava costituzionalmente ed espressamente il principio del contraddittorio nell’ambito processuale, dal quale trae origine [4], con la modifica dell’art. 111, per effetto della L. cost. 23 novembre 1999, n. 2. In questo contesto di progressiva sensibilizzazione il modello “dialettico”, portato avanti anche dalle istituzioni europee in ambito comunitario [5], si afferma, dunque, non solo in funzione difensiva ma, appunto, anche partecipativa [6]. Si tratta di un’evoluzione complessa che tende a ridisegnare i rapporti tra Amministrazione e amministrati allontanando il modello autoritativo rigidamente basato sull’esercizio del potere attribuito agli organi dell’esecutivo. In un primo tempo e in generale in ambito amministrativo, il modello partecipativo si afferma in relazione ai margini di discrezionalità, concessi dalla legge stessa, ai procedimenti. Margini entro i quali si riconosce la possibilità e utilità della partecipazione medesima e, per questo stesso motivo, si esclude l’applicabilità del Capo III della L. n. 241/1990 ai procedimenti tributari [7]. Questo perché, palesemente, il procedimento tributario, che pure è certamente specie del più ampio genere del procedimento amministrativo, si distingue da quest’ultimo proprio in considerazione del proprio carattere vincolato [8]. Lo Statuto esprime, successivamente, il superamento di tale limite, pur confermando la specificità della materia. Superamento che si rende possibile per due ordini di ragioni. In primo luogo discende dall’osservazione che, sebbene legislativamente predeterminato, anche nel procedimento tributario sono opportuni spazi idonei all’esercizio del contraddittorio, anche perché l’accertamento di fatto deve avvantaggiarsi della leale cooperazione dei contribuenti [9]. In secondo luogo perché, anche nel procedimento tributario, possono emergere interessi rispetto ai quali è corretto attribuire ambiti di discrezionalità all’Amministrazione [10]. In altri termini, si dimostra la conciliabilità del modello partecipativo con la materia tributaria, poiché anche in questa – nonostante non possa semplicisticamente ammettersi allo scopo di un confronto tra interessi contrapposti, pubblico e privato – il confronto si rivela utile e addirittura necessario nella realizzazione dell’interesse [continua..]

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