Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il contraddittorio procedimentale: un miraggio evanescente? (di Salvatore Muleo)


La sentenza in commento, movendosi controcorrente rispetto all’indirizzo giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione che valorizza sempre più il contraddittorio procedimentale, ha concluso che l’obbligo del contraddittorio sussiste solo per le imposte armonizzate e solo se esso avrebbe dato luogo ad un risultato utile. La soluzione non è convincente sia perché il giudizio sull’utilità del contraddittorio svilisce la sua stessa funzione garantista sia perché la differenziazione tra le imposte può esser messa in discussione, a maggior ragione quando l’accertamento sia effettuato con unico atto. Poco dopo tale sentenza è stata sollevata questione di legittimità costituzionale.

The audi alteram partem principle in tax proceedings: an evanescent mirage?

The decision under review runs counter the interpretative trends of the same Italian Supreme Court (ISC) that has emphasised how important the audi alteram partem principle is during tax audits, and concludes that such principle shall find application only for harmonised taxes and only if it should have produced useful effects. This interpretation is not convincing because the judgment of usefulness of the audi alteram partem principle jeopardises its function of guarantee, but also because the different nature of taxes does not represent a clear criterion, since the notice of assessment often refers to different taxes. Shortly after this decision, a question of constitutional compatibility has been raised in front of the Italian Constitutional Court (ICC).

Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24823 – Pres. Rovelli, Rel. Cappabianca Accertamento tributario – Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi “armonizzati” – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Onere del contribuente – Tributi “non armonizzati” – Applicabilità – Condizioni – Specifica previsione normativa – Necessità (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE VII – Conclusioni. Principio di diritto Alla stregua delle considerazioni che precedono, può affermarsi il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi ‘non armonizzati’, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi ‘armonizzati’, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione com­porta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”. Applicazione alla fattispecie concreta La decisione impugnata si pone in contrasto con l’enunciato principio di diritto. Ha, infatti, disposto l’annullamento dell’atto impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, ancorché, quanto all’accertamento a fini irpeg ed irap (esclusivamente assoggettato alla normativa nazionale), non sussistesse in capo all’Amministrazione fiscale, vertendosi in tema d’indagine “a tavolino”, alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e, quanto [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio