La presente ricerca, seguendo il percorso interpretativo tracciato dalla Corte costituzionale, attraverso la preliminare attribuzione della natura tributaria (per la sussistenza dei requisiti di doverosità della prestazione, collegamento con una pubblica spesa e con un presupposto economicamente rilevante) al contributo di innocuizzazione, eliminazione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti, istituito dalla Regione Piemonte con l’art. 16 della L. n. 18/1986, e la constatazione che la potestà tributaria delle Regioni a Statuto ordinario, nell’assetto previgente alla riforma introdotta con L. cost. n. 3/2001, era meramente attuativa, perviene alla conclusione che il citato art. 16 è costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 23 e 119 Cost.
La ricerca esplora poi i possibili profili di compatibilità con la Costituzione, nell’attuale assetto di distribuzione delle competenze delineato dalla riforma costituzionale del 2001, dalle elaborazioni giurisprudenziali della Corte costituzionale e dalla legge delega n. 42/2009, per pervenire alla conclusione che la ricostruzione del prelievo sarebbe pienamente in armonia con la Costituzione, anche sotto il profilo della duplicazione d’imposta rispetto ad altri presupposti similari.
Constitutional Court’s brake to the first federalist enthusiasm about environmental taxation; ideas for a reflection on the theme of local taxation This research follows the interpretative path traced by the Constitutional Court in order to comprehend if the contribution of harmlessness, elimination and temporary storage of waste, established by the Piedmont Region with Art. 16 of Law No. 18/1986 is compatible or not with the Constitution. The starting-point is the preliminary allocation of the tax nature to this contribution, justified by the existance of the requirements of a due performance, connection both with a public expenditure and with an economically relevant prerequisite. Moreover it should be underlined that the taxing power of the Regions with ordinary statute, before the constitutional reform introduced by Constitutional Law No. 3/2001, was merely implemental. These two considerations lead to the conclusion that Article 16 is unconstitutional for violation of Articles 23 and 119 of the Constitution.
This contribution analyses the possible issues of compatibility with the Constitution, in the actual distribution of powers as outlined by the 2001 constitutional reform, by the Constitutional Court case law and by Delegation Law No. 42/2009, and it reaches the conclusion that the the levy is perfectly in harmony with the Constitution, even in terms of double taxation in comparison with other similar prerequisites.
Corte cost., 17 ottobre 2011, n. 280 – Pres. Quaranta, Red. Gallo
Eliminazione stoccaggio rifiuti – Contributo regionale – Natura tributaria – Potestà normativa – Illegittimità costituzionale – Attuale assetto – Compatibilità.
Il contributo di innocuizzazione, eliminazione e stoccaggio provvisorio dei rifiuti, istituito dall’art. 16 della legge n. 18/1986 della Regione Piemonte, ha natura tributaria, per sussistenza dei requisiti di doverosità della prestazione, collegamento con una pubblica spesa e con un presupposto economicamente rilevante.
Conseguentemente il menzionato art. 16 è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 23 e 119 Cost. nella versione ante riforma costituzionale.
Ritenuto in fatto
La Corte suprema di Cassazione, con ordinanza pronunciata il 14 aprile 2010 e depositata il successivo 20 maggio 2010, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23 e 119 della Costituzione – quest’ultimo, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – questione di legittimità dell’art. 16 della legge della Regione Piemonte 2 maggio 1986, n. 18 (Omissis), il quale, Omissis, stabiliva che: «I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali fatta esclusione per gli inerti tossici e nocivi, nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere dal momento dell’attivazione, se nuova attività, e a partire dal 31 luglio 1986 se attività esistente, al Comune sede di impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo annuo pari a lire 2 e al Comune sede di impianto di stoccaggio provvisorio un contributo annuo pari a lire 1 per ogni chilogrammo di rifiuti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell’anno precedente». Omissis.
Il medesimo giudice rimettente, in punto di diritto, dopo aver escluso alcune qualificazioni del contributo di cui al denunciato art. 16 – in particolare, che esso sia una tassa sulle concessioni regionali disciplinata dall’art. 3 della legge n. 281 del 1970 (Omissis), oppure una forma di finanziamento dell’attività di trattamento, ammasso, deposito e discarica dei rifiuti (Omissis), o, ancora, che possa essere assimilato ai contributi di urbanizzazione di cui all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, Omissis, o ad un canone di concessione (Omissis), afferma che esso a) è diretto a compensare i costi sociali e ambientali che derivano, per il Comune, dalla localizzazione nel proprio territorio dell’attività di trattamento dei [continua..]